Imposte dirette

27 Giugno 2025

Chiarito il momento impositivo dei trust successivi

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 170/2025, ha ritenuto imponibile ai fini dell’imposta di donazione il trasferimento patrimoniale tra trust familiari, qualificando i trust successivi come beneficiari distinti e superando la continuità fiduciaria.

L’interpello 24.06.2025, n. 170 ha fornito importanti chiarimenti in merito alla fiscalità indiretta dei trust, segnando un potenziale cambio di paradigma nella tassazione delle attribuzioni patrimoniali effettuate tra trust in ambito familiare.

Nel caso esaminato, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il caso di un trust (denominato Alfa), istituito da 3 fratelli per garantire l’unità e l’indivisibilità del patrimonio ereditato dal padre (comprendente azioni di società del gruppo e immobili) a beneficio dei rispettivi discendenti in linea retta. In adempimento a una clausola regolamentare, che imponeva al trustee l’istituzione di trust autonomi per ciascuna linea di discendenza qualora i beneficiari non avessero ancora compiuto i 30 anni, venivano costituiti 3 trust successivi (trust 1, trust 2 e trust 3) con il medesimo trustee.

Il quesito verte sulla natura fiscale dell’atto di attribuzione a questi trust di quote di patrimonio (azioni e immobili) detenute dal trust originario, con l’auspicio da parte del contribuente che il trasferimento non generi imposta di donazione, configurandosi come apporto a trust successivi funzionalmente coerenti al disegno originario e soggetto unicamente a imposte ipocatastali in misura fissa.

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