Diritto del lavoro e legislazione sociale
03 Settembre 2025
Con sentenza 3.07.2025 n. 18073, la Cassazione prende posizione sul rapporto tra malattia e CIG, definendo come la prevalenza di quest’ultima incida anche sulla natura dell’assenza del lavoratore, con relative conseguenze in materia di calcolo del periodo di comporto.
La Corte di Cassazione, con la sentenza 3.07.2025 n. 18073, ha fornito importanti indicazioni in merito alla coesistenza tra malattia e cassa integrazione.
Prima di analizzare quanto enunciato dalla Corte, è bene ricordare come, rispetto a tale argomento, già l’Inps prese posizione con il messaggio n. 1822/2020 all’interno del quale aveva ribadito che:
1. se durante la sospensione dal lavoro (CIG a 0 ore) insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali;
2. qualora la malattia sia precedente l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa si avranno 2 casi: a) se la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIG dalla data di inizio della stessa; b) nel caso in cui, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione;