Diritto del lavoro e legislazione sociale
20 Maggio 2025
La L. 60/2025 introduce una clausola di salvaguardia sui fringe benefit auto: vecchie regole basate sulle emissioni Co2 per veicoli concessi entro il 2024 o ordinati entro fine 2024 e assegnati entro giugno 2025, evitando l'applicazione delle nuove percentuali legate all’alimentazione.
La L. 60/2025, che converte il cosiddetto decreto Bollette, ha introdotto un’importante clausola di salvaguardia nella disciplina fiscale dei fringe benefit relativi all’uso promiscuo di auto aziendali, intervenendo sul nuovo c. 48-bis dell’art. 1 della legge di Bilancio 2025.
La disposizione tutela le assegnazioni effettuate tra il 1.07.2020 e il 31.12.2024, nonché gli ordini effettuati entro la fine del 2024 e assegnati entro il 30.06.2025, consentendo di continuare ad applicare le regole previgenti fondate sulle emissioni di Co2 anziché sulla nuova classificazione basata sul tipo di alimentazione del veicolo.
In sostanza, per queste auto, il valore del fringe benefit continuerà ad essere calcolato applicando al costo chilometrico ACI su base convenzionale annua di 15.000 chilometri percentuali comprese tra il 25% e il 60% in funzione della quantità di CO2 emessa, mantenendo così una maggiore coerenza con le scelte effettuate da aziende e lavoratori nel periodo transitorio. L’intervento si rende necessario a seguito del cambiamento delle regole operative dal 1.01.2025, che prevedono, per le nuove assegnazioni, un sistema basato invece sul tipo di motorizzazione: il 10% per i veicoli elettrici, il 20% per gli ibridi plug-in e il 50% per tutte le altre motorizzazioni termiche o ibride non ricaricabili.
Senza tale salvaguardia, le auto ordinate entro dicembre 2024 ma consegnate nel primo semestre 2025 sarebbero rientrate nel nuovo regime fiscale con effetti penalizzanti per i veicoli più inquinanti, generando confusione e disparità di trattamento. Tuttavia, la clausola presenta criticità applicative, in particolare per i veicoli immatricolati prima del 2025 ma riassegnati successivamente a causa, ad esempio, della cessazione del precedente assegnatario. In questi casi, manca una chiara indicazione normativa e l’esperienza del 2020 suggerisce il rischio di dover ricorrere alla tassazione secondo il valore normale ex art. 51, c. 3 del Tuir, un metodo potenzialmente più oneroso per il dipendente. L’Agenzia delle Entrate aveva già escluso nel 2020 la possibilità di utilizzare le vecchie regole per i veicoli riassegnati, e lo stesso potrebbe valere oggi, a meno di un nuovo chiarimento ufficiale.
La situazione normativa che si delinea è quindi stratificata e frammentata, con almeno 3 diversi regimi fiscali coesistenti: quello basato sul 30% per i veicoli immatricolati e assegnati fino al 30.06.2020, quello con percentuali variabili in base alle emissioni di CO2 per il periodo tra luglio 2020 e dicembre 2024, e infine quello nuovo, introdotto dalla legge di Bilancio 2025, che privilegia l’alimentazione elettrica o ibrida plug-in.
I sostituti d’imposta devono quindi prestare attenzione non solo alla data di assegnazione, ma anche a quella di ordine e immatricolazione del veicolo, per evitare errori nella determinazione del fringe benefit, anche in relazione ai conguagli da operare per il 2025. In conclusione, si auspica un intervento chiarificatore da parte dell’Agenzia delle Entrate, che consenta di superare le incertezze legate ai veicoli riassegnati e di definire con precisione la portata della clausola di salvaguardia, evitando incertezze interpretative che potrebbero esporre i datori di lavoro a errori e contestazioni.