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23 Luglio 2025

Clausola di stabilità nei rapporti di lavoro

La clausola limita il diritto di recesso delle parti ed è utilizzata principalmente come strumento di fidelizzazione e tutela degli investimenti formativi. Analizziamo gli elementi essenziali del patto, i requisiti di validità e i limiti legali.

La clausola di stabilità (o di durata minima garantita) rappresenta un accordo contrattuale mediante il quale le parti si impegnano a non porre fine al rapporto di lavoro per un determinato arco temporale. Tale istituto costituisce una deroga al principio generale stabilito dall’art. 2118 c.c. che riconosce a entrambi i contraenti la facoltà di recedere unilateralmente dal rapporto lavorativo. La pattuizione può essere espressa sia al momento della costituzione del rapporto di lavoro sia durante il suo svolgimento, configurandosi come uno strumento flessibile per rispondere alle diverse esigenze che possono emergere nel corso della relazione lavorativa. La clausola può essere strutturata secondo diverse modalità, a seconda degli interessi che si intendono tutelare, vale a dire nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, del lavoratore, oppure a vantaggio di entrambe le parti.

Quando è stipulata a favore del solo datore di lavoro, limitando la facoltà del dipendente di dimettersi, essa si configura come uno degli strumenti giuridici più efficaci per la fidelizzazione del personale. Tale funzione assume particolare rilevanza se utilizzata quale strumento di talent retention, evitando che lavoratori strategici possano trasferirsi presso la concorrenza.

Nella pratica operativa, l’utilizzo di tale clausola è altresì frequente nelle situazioni in cui l’avvio del rapporto di lavoro comporta per il datore un investimento economico significativo nella formazione del dipendente. Il lavoratore, in questi casi, si vincola a non presentare le dimissioni per un periodo determinato, ricevendo in cambio un compenso specifico o la possibilità di accedere a percorsi formativi di alta specializzazione sostenuti dall’azienda.

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