Diritto privato, commerciale e amministrativo

23 Luglio 2025

Clienti morosi: diritto del commercialista a sospendere la prestazione

I meccanismi di tutela e i limiti deontologici nell'interruzione del rapporto professionale.

La gestione dei clienti morosi rappresenta una delle sfide più delicate e tecnicamente complesse che il commercialista si trova ad affrontare. Le cause dell’inadempimento possano derivare da fattori eterogenei come crisi economiche strutturali del cliente, disorganizzazione amministrativa, ma anche comportamenti deliberatamente elusivi. È proprio questa varietà di scenari che richiede al professionista un approccio differenziato e metodologicamente rigoroso.

La prassi professionale suggerisce, preliminarmente, di strutturare il mandato professionale prevedendo clausole specifiche sui termini di pagamento. Particolare attenzione merita la disciplina delle penali per ritardato pagamento e, soprattutto, l’eventuale clausola di recesso per morosità. Quest’ultima, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, risulta perfettamente legittima purché sia concordata ab origine e non presenti caratteri di abusività e malafede.

Quando si manifesta una situazione di morosità, è preferibile evitare iniziative precipitose che potrebbero compromettere definitivamente il rapporto professionale con il cliente. Prima di sospendere qualsiasi attività occorre contestare formalmente l’inadempimento, preferibilmente a mezzo Pec, menzionando l’importo dovuto, il termine di pagamento, l’intenzione di sospendere i servizi e gli eventuali rischi conseguenti. La condizione essenziale è rappresentata dalla concessione di un preavviso congruo di almeno 30 giorni.

Se il cliente attraversa un periodo di difficoltà economica, considerare un piano di rientro può essere utile. Lo studio preserva così il rapporto professionale e limita il rischio di perdita.

Qualora i solleciti non sortiscano effetto, il commercialista può legittimamente procedere alla sospensione temporanea dei servizi. L’exceptio non adimpleti contractus, disciplinata dall’art. 1460 c.c., rappresenta lo strumento più importante che un professionista ha a disposizione per fronteggiare situazioni di inadempimento del cliente in quanto gli consente di sospendere l’adempimento della propria obbligazione quando la controparte non esegue quella a proprio carico.

Tale strumento si pone come utile alternativa alla rinunzia all’incarico. Tuttavia, l’esercizio di tale diritto non può essere automatico.

La giurisprudenza (sentenza n. 17217/2020) ritiene che la sospensione della prestazione da parte del professionista, in caso di inadempimento del cliente, è legittima purché avvenga secondo buona fede e non determini un pregiudizio irreparabile al cliente. È richiesto che la contestazione dell’inadempimento sia tempestiva e idonea a consentire al cliente di adottare le iniziative necessarie per tutelare i propri interessi.

Particolare attenzione deve essere prestata anche ai limiti deontologici stabiliti dal Cndcec e previsti agli art. 20-25 del codice. La sospensione non deve mai configurarsi come un abbandono improvviso del cliente e il professionista deve assolutamente evitare che la propria condotta possa causare danni al cliente, quali sanzioni fiscali o irregolarità contabili. Il principio di buona fede impone limitazioni significative all’esercizio del diritto di sospensione. Esistono infatti situazioni in cui, pur in presenza di morosità accertata, l’interruzione delle prestazioni potrebbe non risultare legittima. Si pensi ai casi in cui siano in corso adempimenti particolarmente urgenti, o quando il cliente rischi conseguenze gravi e irreversibili, oppure quando la morosità riguardi importi modesti o somme oggetto di contestazioni fondate.

Nella gestione della morosità dei clienti, quindi, la priorità deve sempre essere accordata al dialogo e al preavviso adeguato, nella prospettiva di preservare tanto l’etica professionale quanto le relazioni commerciali. Inoltre, il rispetto di tali regole è fondamentale per evitare sanzioni disciplinari e responsabilità di carattere civile o penale.

C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1

© 2025 Tutti i diritti riservati · Centro Studi Castelli Srl · Privacy · Cookie · Credits