Procedure concorsuali

28 Ottobre 2022

Codice della crisi d’impresa: nuovo intervento del CNDCEC

Presentato al Ministero della Giustizia un invito a riformulare alcuni articoli del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza per estendere ai revisori legali gli obblighi di segnalazione.

Con comunicato stampa del 30.09.2022 il CNDCEC ha dato notizia di aver inoltrato al Ministro della Giustizia una lettera con osservazioni critiche in merito all’attuale formulazione dell’art. 25-octies e seguenti del Codice della crisi e all’opportunità di una loro modifica per estendere anche ai revisori legali l’obbligo di segnalazione all’organo di amministrazione della sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza di Composizione della crisi.

Si rammenta che l’art. 14 della originaria versione del Codice della crisi imponeva sia agli organi di controllo societario che ai revisori legali, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni, gli obblighi di:

  • verificare che l’organo amministrativo valutasse costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, l’adeguatezza dell’assetto organizzativo dell’impresa, la sussistenza dell’equilibrio economico-finanziario e quale fosse il prevedibile andamento della gestione;
  • segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi.

Tale scelta era del tutto coerente con l’impianto normativo vigente, in quanto, da un lato, tra i doveri dell’organo di controllo sussistono anche quelli, rilevanti, di verificare che:

  • l’imprenditore, e per esso l’organo amministrativo, abbia istituito un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, e che si sia attivato senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale (art. 2086 c.c.);
  • il consiglio di amministrazione, sulla base delle relazioni ricevute dagli organi delegati, valuti, tra l’altro, l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e il generale andamento della gestione.

Dall’altro, i principi di revisione internazionale, e in particolare il principio ISA (Italia) 570 Continuità aziendale, prevedono tra le proprie regole anche la responsabilità del revisore di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati sull’utilizzo corretto da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio e giungere a una conclusione a tale riguardo.

Pertanto, la collaborazione tra l’organo di controllo e il revisore legale, che costituiva il c.d. sistema di allerta interno, introdotta dal Codice della crisi, avrebbe facilitato l’intercettazione dei segnali premonitori delle crisi e la loro segnalazione all’organo amministrativo per l’assunzione dei necessari provvedimenti.

Nella recente lettera il Consiglio osserva che, dopo le modifiche apportate al Codice della crisi dal D.L. 83/2022, l’art. 25-octies non prevede più l’intervento del revisore legale e limita all’organo di controllo l’obbligo di segnalare all’organo amministrativo la ricorrenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza di composizione negoziata della crisi.

Nella maggior parte delle società di capitali, prosegue la lettera, in cui l’organo di controllo non è incaricato anche della revisione legale dei conti, l’ordinamento non affida a quest’ultimo accertamenti di natura contabile, demandati, invece, esclusivamente al soggetto incaricato della revisione legale. Questo disallineamento tra ruoli e doveri imposti al revisore e all’organo di controllo, in presenza di una crisi, potrebbe “provocare inefficienze nella tempestiva emersione, problemi di coordinamento e asimmetrie informative, eventuali disfunzioni anche nella corretta individuazione – e delimitazione – dei rispettivi ambiti di attività in eventuali giudizi di responsabilità”.

Nelle s.r.l. che hanno nominato unicamente un revisore e non anche un organo di controllo accade che il sistema di allerta interna viene pregiudicato dall’assenza del soggetto segnalante all’organo di amministrazione e contemporaneamente viene fortemente compromesso anche il sistema di “segnalazioni esterne”, per l’assenza dell’organo di controllo che è destinatario designato delle segnalazioni dei creditori pubblici qualificati, con grave pregiudizio degli interessi degli stakeholder che lo stesso art. 25-octies intende tutelare.

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