Consulenza aziendale, commerciale e marketing
31 Marzo 2025
In un’epoca di globalizzazione degli scambi nella quale la contraffazione di beni e servizi mette a repentaglio gli investimenti della aziende, la registrazione del marchio diventa un fattore, oltre che di protezione, anche di successo.
Nei suoi diversi aspetti (naming, disegno, logo, ecc.) il marchio rappresenta molto spesso l’identificazione col prodotto e per questo motivo è necessario garantire la sua tutela.
A disciplinare il marchio provvedono le norme contenute nel Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 10.02.2005, n. 30), nel Codice Civile (art. 2569 e segg.), nella normativa europea (Regolamenti 2017/1001, 2018/625, 2018/626) e nelle convenzioni internazionali (Accordo e Protocollo di Madrid).
Ai fini della sua protezione il marchio può essere depositato con 2 modalità a seconda dei Paesi nei quali si vuole utilizzare e proteggere.
1. Il Marchio dell’Unione Europea prevede la protezione in tutti gli stati dell’UE. In tal caso il deposito avviene presentando un’unica domanda presso l’Ufficio dell’UE per la proprietà intellettuale (EUIPO) con sede in Spagna, ad Alicante. Peraltro, le piccole e medie imprese con sede nell’UE ricevono un rimborso del 75% dei costi sostenuti. Ai fini della presentazione della domanda alcune raccomandazioni sono utili:
– in primo luogo, è importante considerare attentamente quali prodotti o servizi si desidera che il marchio copra. L’identificazione dei prodotti o servizi è importante anche per verificare se il marchio è disponibile e registrabile;