ETS ed Enti non commerciali
03 Giugno 2025
La circolare del Ministero del Lavoro 26.03.2025, n. 5 ha definitivamente chiarito che anche i comitati, se iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), possono acquisire la personalità giuridica secondo la procedura di cui all’art. 22 del Codice del Terzo settore.
Il comitato è un’organizzazione di persone che promuovono il perseguimento di uno scopo altruistico, generalmente mediante la raccolta pubblica di fondi, ed è regolato dall’art. 39 e ss. c.c.
Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato. Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica, i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte.
L’acquisizione della personalità giuridica consente ai comitati di separare il patrimonio personale dei componenti da quello dell’ente, limitando quindi i rischi derivanti dalle attività svolte.
Chiarito che il comitato, anche privo di personalità giuridica, può essere iscritto al Runts secondo l’art. 4, c. 1 D.Lgs. 117/2017, va chiarito se e come i comitati possono acquisire la personalità giuridica.
È sicuramente applicabile la procedura di acquisizione della personalità giuridica contenuta nel D.P.R. 361/2000, ma resta da capire se sia applicabile la procedura di cui all’art. 22 D.Lgs. 117/2017, riservata ai soli enti del Terzo settore. Il dato letterale dell’art. 22 del Codice del Terzo settore, che fa riferimento esclusivamente alle associazioni e fondazioni, a differenza di quanto rinvenibile nella formulazione dell’art. 1, c. 1 D.P.R. 361/2000, la quale proprio ai fini dell’acquisizione della personalità giuridica prende espressamente in considerazione altresì le “altre istituzioni di carattere privato”, sembrerebbe portare a escludere l’applicabilità ai comitati del procedimento previsto all’art. 22.
Al contrario, la circolare del Ministero del Lavoro n. 5/2025 ritiene applicabile ai comitati la procedura di cui all’art. 22, con un patrimonio minimo pari a 30.000, esattamente come per le Fondazioni.
Chiaramente la procedura è applicabile ai soli comitati iscritti al Runts, per tutti gli altri, si applicherà la procedura alternativa di cui al D.P.R. 361/2000.
Ma quali sono le conseguenze dell’iscrizione al Runts e dell’eventuale ottenimento della personalità giuridica? In tema di obbligatorietà, per i comitati di nuova iscrizione al Runts, sicuramente lo statuto andrà rivisto secondo le norme del D.Lgs. 117/2017. Inoltre, il comitato iscritto deve redigere e depositare il bilancio secondo le norme dell’art. 13 D.Lgs. 117/2017 e utilizzare gli schemi di bilancio di cui al D.M. 5.03.2020.
Il comitato, sempre iscritto al Runts, che abbia acquisito la personalità giuridica non potrà avvalersi del cd. bilancio “per cassa” (mod. D – D.M. 5.03.2020), ma dovrà necessariamente redigere il bilancio con stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, per effetto delle modifiche introdotte con la L. 104/2024.
E l’organo di controllo? Secondo l’art. 30 D.Lgs. 117/2017, nelle fondazioni del Terzo settore deve sempre essere nominato un organo di controllo, anche monocratico, mentre nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per 2 esercizi consecutivi 2 dei seguenti limiti:
– totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 150.000 euro;
– ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 300.000 euro;
– dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 7 unità.
Il Comitato non è però né una fondazione né un’associazione, è un ente definito autonomamente del Codice Civile. L’analogia con il patrimonio minimo imposto per le Fondazioni in caso di ottenimento di personalità giuridica potrebbe portare a pensare all’obbligatorietà anche per i comitati della nomina dell’organo di controllo indipendentemente dai requisiti dimensionali.