Diritto privato, commerciale e amministrativo
13 Ottobre 2025
La Cassazione sanziona chi trattiene le scritture contabili del cliente.
La Corte di Cassazione, seconda sezione penale, con sentenza 3.10.2025, n. 32779, ha affrontato una questione che interessa direttamente l’attività dei consulenti fiscali. Un professionista, rimosso dall’incarico, ha trattenuto presso il proprio studio i registri Iva e le scritture contabili di un’associazione di promozione sociale. La condotta è stata qualificata come appropriazione indebita secondo l’art. 646 c.p., con l’aggravante dell’abuso di prestazione d’opera. Gli ermellini hanno confermato la condanna a 8 mesi di reclusione (con sospensione condizionale), 1.000 euro di sanzione e il risarcimento del danno in favore della parte civile. La sentenza ha riformato il primo grado che aveva invece assolto l’imputato.
La vicenda prende avvio quando l’associazione interrompe il rapporto professionale e si vede negare la restituzione della documentazione. Il nuovo consulente incaricato si trova nell’impossibilità di operare, non potendo nemmeno rispondere alle contestazioni dell’Agenzia delle Entrate sulle annualità precedenti a causa della mancata consegna dei documenti da parte del predecessore. Tra le prove raccolte figurano le testimonianze di 2 colleghe che avevano gestito la contabilità prima dell’imputato. La difesa aveva sollevato un’eccezione.
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