Diritto privato, commerciale e amministrativo

23 Settembre 2025

Commercialisti inattivi ed esonero dall'Rc professionale

Chiarimenti definitivi del Consiglio nazionale sulla responsabilità civile professionale con il Pronto ordini n. 86/2025.

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha chiarito definitivamente una questione procedurale che coinvolge migliaia di professionisti iscritti all’Albo. Con il Pronto ordini n. 86/2025, viene ribadito che la responsabilità civile professionale obbligatoria riguarda esclusivamente chi esercita effettivamente l’attività. Gli inattivi possono ottenere l’esenzione attraverso una specifica autocertificazione all’Ordine territoriale.

Il principio cardine stabilito dal documento di prassi è chiaro: l’assicurazione scatta solo quando sussiste un effettivo svolgimento dell’attività professionale. Anche prestazioni saltuarie o occasionali, tuttavia, fanno sorgere l’obbligo. Si consideri che il confine tra attività occasionale e inattività totale può risultare sottile nella casistica quotidiana.

L’Ordine di Livorno aveva sollevato il quesito, probabilmente per chiarire situazioni ambigue riscontrate nella vigilanza sui propri iscritti. La risposta del Consiglio nazionale elimina ogni dubbio interpretativo: chi si limita all’iscrizione senza esercitare alcuna funzione riconducibile alla professione resta escluso dall’obbligo. È opportuno notare che la normativa di riferimento, contenuta nel D.P.R. 137/2012, lega l’obbligo al rapporto diretto tra professionista e cliente. Questo aspetto risulta determinante per inquadrare correttamente le singole fattispecie.

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