Immobiliare
05 Febbraio 2025
Il comodato di un immobile destinato alle esigenze familiari non è “precario”. Detta qualificazione è rilevante in tema di obbligo di restituzione. Soltanto nel contratto precario, per la restituzione, è sufficiente la semplice richiesta.
Bisogna essere cauti nel concedere un immobile in comodato anche a familiari per evitare difficoltà di restituzione pur dopo la separazione o divorzio. È importante verificare se un contratto di comodato sia effettivamente precario. Infatti, in forza dell’art. 1810 c.c., solo se non è stato convenuto un termine o il termine non risulta dall’uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede. Sul comodato destinato alle esigenze familiari si richiamano due importanti sentenze.
La Suprema Corte di Cassazione civile (sez. III, 9.01.2025, n. 573) è intervenuta recentemente, affermando che il comodato di immobile, stipulato per la soddisfazione di esigenze abitative familiari del comodatario, non è precario, perché la determinazione della durata della concessione è desumibile dall’uso convenuto