Altre imposte indirette e altri tributi

06 Giugno 2025

Compensazione volontaria e imposta di registro

Autonomia negoziale e limiti all’applicazione dell’art. 19 D.P.R. 131/1986.

La compensazione volontaria di crediti e debiti formalizzata mediante scambio di corrispondenza non è soggetta a imposta di registro proporzionale (ex art. 19 D.P.R. 131/1986) qualora non risulti collegata in modo diretto e necessario a un atto già registrato in termine fisso. In tal caso, l’atto di compensazione è soggetto a imposta di registro soltanto “in caso d’uso”, ai sensi dell’art. 6 Tariffa Parte I e dell’art. 1 Tariffa Parte II del medesimo decreto. Lo ha precisato la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia nella sentenza 26.05.2025, n. 1344.

Il caso analizzato ha riguardato un tema di particolare rilievo in materia di fiscalità indiretta, ovvero la tassabilità ai fini dell’imposta di registro di una compensazione volontaria di crediti e debiti tra privati intervenuta a valle di una cessione di partecipazioni societarie.

La vicenda ha tratto origine da un’operazione complessa di ristrutturazione societaria in cui un contribuente cedeva una partecipazione (pari al 30%) del capitale sociale della società target a favore della veicolo (successivamente incorporata nella target). L’atto veniva formalizzato in una scrittura privata autenticata, debitamente registrata, in cui era prevista una modalità di pagamento rateale.

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