Imposte dirette

30 Ottobre 2025

Compensazioni in F24: le modifiche previste da luglio 2026

Dal 1.07.2026 il divieto di compensare crediti d’imposta con debiti previdenziali e assicurativi sarà esteso a tutti i contribuenti, anche non finanziari. Contestualmente, scende a 50.000 euro la soglia dei debiti erariali che blocca la compensazione.

L’art. 26 del disegno della legge di Bilancio 2026 approvato dal Consiglio dei Ministri in data 17.10.2025 prevede, a decorrere dal 1.07.2026, una modifica strutturale al sistema delle compensazioni in F24. Nello specifico, la norma sostituisce integralmente l’art. 4-bis, c. 1 D.L. 39/2024, estendendo in modo generalizzato il divieto di compensazione dei crediti d’imposta con i debiti previdenziali e assicurativi, finora circoscritto agli intermediari finanziari e ai crediti derivanti da agevolazioni edilizie. Pertanto, a partire dal 1.07.2026, tutti i contribuenti (inclusi quindi anche i soggetti non finanziari e le persone fisiche) non potranno più utilizzare in compensazione crediti d’imposta diversi da quelli derivanti dalla liquidazione delle imposte per estinguere i premi assicurativi Inail e i debiti per contributi previdenziali e assistenziali.

L’ambito oggettivo del divieto riguarda anche ai crediti ceduti a terzi, rendendo non utilizzabili in F24 anche i crediti d’imposta acquisiti sul mercato e quelli maturati a seguito di agevolazioni fiscali settoriali, se non risultanti direttamente dai modelli dichiarativi o dai flussi contributivi certificati.

La misura, pur giustificata nella relazione illustrativa dalla volontà di contrastare fenomeni di indebite compensazioni e migliorare la tracciabilità delle partite contabili, rappresenta una chiara inversione di logica rispetto al principio di neutralità che caratterizza l’art. 17 D.Lgs. 241/1997. Infatti, quella che era una deroga (ovvero il divieto alla compensazione) diventa ora una regola generale, ponendo limiti sostanziali alla capacità dei contribuenti di utilizzare i propri crediti fiscali come strumento di liquidità.

L’intervento si affianca alla riduzione da 100.000 a 50.000 euro, prevista sempre con decorrenza 1.07.2026, della soglia dei debiti erariali iscritti a ruolo che è tale da impedire l’accesso alla compensazione, Questa riduzione avrà l’effetto di restringere ulteriormente la platea dei contribuenti che potranno operare compensazioni.

La combinazione dei 2 interventi (divieto generalizzato e abbassamento della soglia) produce un duplice effetto, ovvero: da un lato, una contrazione significativa della capacità compensativa del sistema (con impatti immediati sulla gestione di cassa delle imprese e dei professionisti) e, dall’altro, un rafforzamento delle posizioni di controllo preventivo dell’Agenzia delle Entrate (che sarà chiamata a validare le compensazioni superiori a 50.000 euro).

Dal punto di vista sistematico, l’estensione del divieto ai crediti ceduti introduce un elemento di frizione con i principi di circolazione e fungibilità dei crediti d’imposta sanciti dal D.L. 34/2020. Infatti, laddove il credito dovesse essere trasferito a soggetti che non dispongono di sufficienti debiti fiscali diretti, l’impossibilità di compensare con posizioni contributive riduce la sua liquidabilità effettiva, incidendo sul valore di mercato e sulla pianificazione finanziaria dei cessionari.

L’efficacia della misura è ancorata alla data del 1.07.2026, ma sarebbe auspicabile limitarne l’applicazione ai crediti sorti o acquistati dopo l’entrata in vigore della norma, per evitare una retroattività sostanziale in contrasto con il principio di tutela dell’affidamento. Nella prospettiva contabile e di finanza pubblica, l’intervento non è stato accompagnato da una quantificazione autonoma di gettito, il che induce a ritenere che la finalità prevalente sia di carattere ordinamentale e non di incremento delle entrate. Tuttavia, gli effetti indotti in termini di flussi di cassa a favore dell’Erario e di riduzione del rischio di compensazioni fraudolente sono evidenti.

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