Diritto privato, commerciale e amministrativo
20 Ottobre 2025
Ai compensi dell’avvocato per prestazioni giudiziali civili si applica il rito speciale previsto dall’art. 14 D.Lgs. 150/2011; per gli onorari dovuti per prestazioni stragiudiziali o in ambito penale e amministrativo si dovrà invece seguire il rito ordinario di cognizione.
L’art. 14 D.Lgs. 150/2011 prevedeva l’applicazione del rito sommario per tutte le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato per prestazioni giudiziali civili.
A seguito della Riforma Cartabia è stato introdotto, tra l’altro, nel Codice di procedura civile il procedimento semplificato di cognizione (disciplinato dagli artt. 281-decies/terdecies c.p.c.), che ha sostituito di fatto il precedente rito sommario, tant’è che lo stesso art. 14 è stato modificato con la rettifica del termine “sommario” sostituito dall’espressione “semplificato”, prevedendo la competenza del tribunale in composizione monocratica anziché collegiale e la forma della sentenza per la decisione di merito. Detto procedimento riguarda però le sole competenze derivanti da cause giudiziali, rimanendo pertanto estranee alla disciplina le competenze penali, amministrative e stragiudiziali.
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