Società e contratti
15 Novembre 2025
La determinazione di compensi “netti” agli amministratori, se non accompagnata da una delibera che definisca l’onere totale a carico della società, comporta rischi di indeducibilità fiscale. L’articolo illustra clausole e formule per garantirne la certezza.
L’attribuzione di un compenso “netto” agli amministratori, pur pienamente lecita sotto il profilo civilistico, cela insidie di rilievo sul versante fiscale che non possono essere sottovalutate. Il punto critico, secondo l’Amministrazione Finanziaria, è la mancanza di predeterminazione dell’onere complessivo a carico della società: un accordo che non fissa in anticipo il costo totale viola i principi di certezza e oggettiva determinabilità sanciti dall’art. 109 del Tuir. Su questo tema, la giurisprudenza della Cassazione si è espressa con continuità, ribadendo che, in assenza di una delibera assembleare preventiva e chiara sull’importo spettante, il costo sostenuto dalla società è da ritenersi indeducibile (Cass. Civ., Sez. V, 3.03.2021, n. 5763; Cass. Civ., Sez. V, 30.09.2020, n. 20852).
Dal punto di vista civilistico, l’accordo sul compenso netto si configura come un patto sull’imposta: la società si fa carico delle imposte e dei contributi dovuti dall’amministratore. Questi accordi sono pienamente validi nei rapporti interni, purché non alterino il rapporto tributario tra amministratore ed Erario, che resta intatto: il soggetto passivo d’imposta è sempre l’amministratore, mentre la società si limita a parametrizzare la propria obbligazione su tale carico fiscale.
Il nodo centrale, però, è la deducibilità del costo ai fini Ires: l’art. 95, c. 5 del Tuir consente la deduzione dei compensi nel periodo di pagamento, ma subordina tale beneficio al rispetto dei requisiti di certezza e oggettiva determinabilità (art. 109, c. 1, Tuir). La Suprema Corte è inflessibile: questi requisiti si considerano rispettati solo se esiste una delibera assembleare (o una clausola statutaria) che stabilisca in modo espresso e preventivo l’ammontare del compenso. Non solo: una ratifica postuma non sana la mancanza di tale atto formale e ciò comporta la nullità assoluta dell’atto, in ragione della natura imperativa delle norme che regolano il funzionamento degli organi sociali (Cass. Civ., Sez. V, 3.03.2021, n. 5763; Cass. Civ., Sez. V, 30.09.2020, n. 20852).
Quando il compenso è determinato al netto, l’onere effettivo per la società (cioè il “lordo”) diventa incerto e variabile, in quanto dipendente da elementi futuri e non controllabili, come aliquote fiscali, contributive e la situazione reddituale dell’amministratore nell’anno di riferimento. Questa incertezza non consente di individuare un costo oggettivamente determinabile, aprendo la strada a possibili rilievi da parte del Fisco.
Come reagire a questo rischio? La prassi migliore consiste nell’introdurre nella delibera assembleare una clausola di salvaguardia che fissi un tetto massimo di costo totale annuo, comprensivo di compenso lordo, imposte e contributi. In concreto, la delibera deve:
– indicare l’importo netto che si intende garantire all’amministratore;
– fissare il limite massimo di spesa a carico della società;
– prevedere una riduzione automatica del netto, qualora il lordo necessario a garantirlo ecceda il tetto fissato.
Così si coniuga la tutela dell’interesse dell’amministratore a percepire un compenso netto prestabilito con l’esigenza della società di mantenere la deducibilità fiscale, assicurando certezza e oggettiva determinazione del costo sin dall’origine, in piena coerenza con quanto richiesto dall’art. 109 del Tuir e dalla giurisprudenza della Cassazione.
Ecco una possibile formula deliberativa: “L’Assemblea dei Soci, ai sensi delle norme di legge e delle disposizioni statutarie applicabili, delibera che all’amministratore venga riconosciuto un compenso annuo netto pari a euro …. Al fine di rispettare i requisiti di certezza e determinabilità previsti dall’art. 109, c. 1 del Tuir e garantirne la piena deducibilità fiscale, l’onere complessivo massimo a carico della società, comprensivo di compenso lordo, oneri previdenziali e qualsiasi altro costo accessorio, è fissato in euro …. Qualora, in fase di calcolo, il costo totale superasse tale limite, il netto effettivamente riconosciuto all’amministratore sarà automaticamente ridotto in proporzione per rispettare il tetto massimo stabilito, secondo una clausola di salvaguardia essenziale della presente delibera”.
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