Diritto privato, commerciale e amministrativo
22 Luglio 2025
Il compenso del professionale dovuto per la redazione della domanda di concordato preventivo non può essere ammesso al passivo della successiva procedura concorsuale, nel caso in cui si sia rivelata incompleta nell’informare il cliente dei rischi dell’operazione.
Nel giudizio di verifica dello stato passivo il curatore che accerti una non corretta o negligente esecuzione della prestazione di un professionista è legittimato a sollevare l’eccezione di inadempimento, per rigettare l’ammissione del credito preteso dallo stesso, senza necessariamente chiedere la risoluzione del contratto. Infatti, mentre la risoluzione del contratto necessita di un grave inadempimento e determina la possibilità di agire in sede risarcitoria per i danni conseguentemente arrecati, con l’eccezione di inadempimento, che può essere dedotta anche in caso di adempimento inesatto, ci si limita a consentire alla parte, che la solleva, il legittimo rifiuto di adempiere in favore dell’altro contraente la propria obbligazione.
Il credito del professionista incaricato dal debitore di predisporre gli atti per accedere alla procedura di concordato preventivo può essere escluso dal concorso nella successiva liquidazione giudiziale, tutte le volte in cui, si accerti l’inadempimento dell’istante. Il diritto del professionista al compenso, infatti, se non implica il raggiungimento del risultato programmato con il conferimento del relativo incarico, richiede non di meno che il giudice accerti la concreta ed effettiva idoneità funzionale della prestazione svolta a conseguire tale risultato, essendo evidente che, in difetto, pur in mancanza di una responsabilità contrattuale del professionista, non potrebbe neppure parlarsi di esecuzione della prestazione.