Amministrazione e bilancio
01 Ottobre 2024
La Cassazione afferma che l’individuazione dell’esercizio di competenza per la cessione di beni mobili dipende dall’effettiva consegna al cliente e non dalla messa a disposizione presso i propri magazzini.
L’ordinanza della Cassazione 26.09.2024, n. 25757 ha affrontato il caso di un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate contestava la non corretta imputazione temporale di ricavi derivanti dalla cessione di beni mobili ai sensi dell’art. 109, c. 2, del Tuir. In seguito ai primi 2 giudizi di merito favorevoli alla società contribuente, l’Agenzia delle Entrate ricorreva per Cassazione.
L’Amministrazione Finanziaria, in particolare, censurava la sentenza di appello in relazione alla violazione del principio di competenza, affermando che, trattandosi di beni mobili (nel caso di specie macchinari), la consegna del bene non si concretizza con la messa a disposizione dei beni, ma con la consegna e il montaggio presso il cliente. Appare opportuno a tale fine riportare il contenuto dell’art. 109, c. 2, lett. a) del Tuir, il quale prevede che: “i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili”.
Tornando alle motivazioni dell’ordinanza, i giudici di legittimità, dopo aver precisato che dai contratti emergeva chiaramente che si trattava di cessione di beni mobili, e che dunque si rendevano applicabili le disposizioni di cui al sopra citato art. 109, affermavano che il momento decisivo per determinare l’esercizio al quale vanno imputati i ricavi derivanti dalla vendita di beni mobili è quello in cui essi sono consegnati o spediti. In tal senso, la decisione di legittimità dispone i seguenti aspetti:
– la sentenza di appello ha erroneamente inteso quale momento della consegna quello in cui la parte venditrice avvisava la parte acquirente dell’avvenuta produzione del macchinario e della sua messa a disposizione presso un magazzino e invitava la controparte ad organizzare il ritiro della merce nei primi mesi dell’anno successivo;
– la consegna del bene deve essere individuata nel momento in cui esso esce dalla materiale disponibilità del venditore e viene trasportato e montato nella sede dell’acquirente in ragione del fatto che tali prestazioni sono a carico del venditore. Infatti, la disposizione normativa intende quale consegna il trasferimento della disponibilità materiale dei beni e ad esso collega la prescrizione circa l’imputazione dei ricavi (Corte di Cassazione, sentenza n. 11604/2001).