Revisione e controllo

03 Aprile 2025

Compito dei sindaci nella rilevazione tempestiva della crisi

Nell’impianto del Codice della crisi il ruolo dei sindaci assume un’importanza molto rilevante nell’ambito della tempestiva rilevazione degli indici della crisi.

L’art. 25-octies del Codice della crisi, come modificato con D.Lgs. 136/2024, prevede che “la tempestiva segnalazione all’organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull’andamento delle trattative sono valutate ai fini dell’attenuazione o esclusione della responsabilità prevista dall’art. 2407 c.c. o dall’art. 15 D.Lgs. 27.01.2010, n. 39.

La segnalazione è in ogni caso considerata tempestiva se interviene nel termine di 60 giorni dalla conoscenza delle condizioni di cui all’art. 2, c. 1, lett. a), da parte dell’organo di controllo o di revisione”. L’obbligo in questione a carico dell’organo di controllo (ora anche del revisore legale) serve ad assicurare l’emersione anticipata della crisi, responsabilizzando i professionisti la cui responsabilità è valutata anche sulla base dell’adempimento dell’obbligo di segnalazione.

Al riguardo, il Tribunale di Vercelli ha avuto modo di chiarire, tra l’altro, che i sindaci non esauriscono l’adempimento dei propri compiti con il mero e burocratico espletamento delle attività specificamente indicate dalla legge avendo l’obbligo di adottare e ricercare lo strumento di volta in volta più consono e opportuno di reazione, cioè ogni altro atto che il sindaco deve dimostrare e che in relazione alle circostanze del caso fosse utile e necessario per un’effettiva ed efficace, non meramente formale, vigilanza sull’amministrazione della società e delle relative operazioni gestorie (Cass. n. 2350/2024).

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