Revisione e controllo
03 Aprile 2025
Nell’impianto del Codice della crisi il ruolo dei sindaci assume un’importanza molto rilevante nell’ambito della tempestiva rilevazione degli indici della crisi.
L’art. 25-octies del Codice della crisi, come modificato con D.Lgs. 136/2024, prevede che “la tempestiva segnalazione all’organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull’andamento delle trattative sono valutate ai fini dell’attenuazione o esclusione della responsabilità prevista dall’art. 2407 c.c. o dall’art. 15 D.Lgs. 27.01.2010, n. 39.
La segnalazione è in ogni caso considerata tempestiva se interviene nel termine di 60 giorni dalla conoscenza delle condizioni di cui all’art. 2, c. 1, lett. a), da parte dell’organo di controllo o di revisione”. L’obbligo in questione a carico dell’organo di controllo (ora anche del revisore legale) serve ad assicurare l’emersione anticipata della crisi, responsabilizzando i professionisti la cui responsabilità è valutata anche sulla base dell’adempimento dell’obbligo di segnalazione.
Al riguardo, il Tribunale di Vercelli ha avuto modo di chiarire, tra l’altro, che i sindaci non esauriscono l’adempimento dei propri compiti con il mero e burocratico espletamento delle attività specificamente indicate dalla legge avendo l’obbligo di adottare e ricercare lo strumento di volta in volta più consono e opportuno di reazione, cioè ogni altro atto che il sindaco deve dimostrare e che in relazione alle circostanze del caso fosse utile e necessario per un’effettiva ed efficace, non meramente formale, vigilanza sull’amministrazione della società e delle relative operazioni gestorie (Cass. n. 2350/2024).