Procedure concorsuali
12 Giugno 2025
Il tribunale, che, concedendo il termine, nomina immediatamente il commissario giudiziale, può disporre il deposito di una somma di denaro rapportata alle spese che si presumono necessarie per tale prima fase della procedura.
Con l’introduzione nell’ordinamento del cd. concordato in bianco e della possibilità di nominare un commissario giudiziale fin dal momento della concessione del termine per la presentazione della proposta e del piano, si è posto il problema della copertura delle spese di procedura anche per la fase precedente l’eventuale decreto di ammissione; ciò proprio con speciale riguardo alla ipotesi che tale eventualità (l’ammissione al concordato) non si verifichi, per rinuncia del ricorrente o per decisione del Tribunale.
Ebbene la “procedimentalizzazione” della fase precedente al decreto di ammissione, con l’eventuale nomina dell’organo commissariale, con la produzione degli effetti tipici della domanda giudiziale “piena”, con l’anticipazione dello spossessamento attenuato del debitore e con l’insorgere di precisi obblighi informativi a carico di quest’ultimo, giustifica senz’altro l’affermazione del potere del Tribunale di ordinare legittimamente al richiedente il deposito di una somma proporzionata alle spese che si presumono necessarie per l’intera procedura, nonché di fissare a tal fine un termine.