Accertamento, riscossione e contenzioso
02 Ottobre 2025
La circolare n. 18/E/2024 esclude gli accertamenti ex art. 39 D.P.R. 600/1973 per i contribuenti in CPB, ma resta praticabile l’accertamento bancario. Tale strumento, fondato su presunzioni legali relative, espone i soggetti a rischi fiscali più gravosi.
La circolare sul concordato preventivo biennale 17.09.2024, n. 18/E, al paragrafo 2.5, precisa: “Nei confronti di tutti coloro che aderiscono al CPB non possono essere effettuati gli accertamenti di cui all’art. 39 D.P.R. 600/1973, salvo che in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione Finanziaria non ricorrano cause di decadenza dal CPB”. Il fondamento causale di tali ostruzioni accertative va raccordato alla stabilità e certezza che in ordine alle annualità oggetto del concordato assumono i rapporti tra Fisco e contribuente.
All’Amministrazione Finanziaria viene quindi interdetto l’uso delle presunzioni e con esse lo strumento su cui ordinariamente si fondano le verifiche nei confronti dei contribuenti con obbligo di tenuta delle scritture contabili. Sembra, quindi, del tutto paralizzata l’azione di verifica. Tuttavia, rimane da verificare la possibilità del ricorso all’accertamento bancario che, come noto, secondo lo scrutinio consolidato della Corte di Cassazione, basa le sue dinamiche di verifica su presunzioni legali relative con l’effetto di invertire l’onere della prova a carico del contribuente. Trattasi di una metodologia di accertamento molto più insidiosa delle ordinarie verifiche basate sulle presunzioni semplici sulla cui logica indiziaria il giudice tributario dispone del proprio libero convincimento.
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