Accertamento, riscossione e contenzioso

20 Giugno 2025

Concordato preventivo biennale: possibili profili di illegittimità

Il problema sembra porsi, da una lettura asettica della norma, in rapporto al principio sancito dall’art. 53 della Costituzione.

Il concordato preventivo biennale (CPB), introdotto dal D.Lgs. 12.02.2024, n. 13, rappresenta un nuovo strumento di determinazione agevolata del reddito per le imprese e i lavoratori autonomi, fondato su un accordo con il Fisco che vincola la base imponibile per un biennio. Tale istituto è applicabile su base volontaria e selettiva, previa adesione dell’interessato. Ebbene, se il CPB si pone, almeno in linea teorica, nel perimetro della semplificazione e della certezza fiscale, non appare azzardato porre il tema della legittimità costituzionale in relazione all’immanente principio della capacità contributiva ex art. 53 Cost., in forza del quale “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”.

Ora, fatte salve le cause eccezionali che possono portare alla decadenza del CPB, il citato art. 53 impone che la tassazione sia commisurata alla reale capacità economica del contribuente. Nel caso di specie, la base imponibile è definita ex ante e resta fissa per 2 anni, indipendentemente dall’effettivo reddito conseguito, determinando possibili, e anche rilevanti, scostamenti rispetto alla reale capacità contributiva del contribuente.

Ebbene, ferma restando l’adesione volontaria, emergono, o comunque sono apprezzabili, profili di possibile illegittimità costituzionale. 

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