IVA

11 Novembre 2025

Concordato preventivo convertito in liquidazione: la nota di credito

Nel caso di consecutio tra procedure concorsuali, la nota di credito Iva può essere emessa alla data del decreto di formazione ed esecutività dello stato passivo per la parte non ammessa allo stato passivo. Occorre attendere l’infruttuosità della procedura per la parte ammessa.

Dal 26.05.2021, con la semplice apertura della procedura concorsuale è possibile emettere una nota di credito Iva in base all’art. 26, c. 3-bis D.P.R. 633/1972. Non occorre più attendere l’esito infruttuoso della stessa e non è neanche più preclusa al cedente/prestatore (creditore) che non abbia effettuato l’insinuazione al passivo (circ. Ag. Entrate 29.12.2021, n. 20/E, par. 2.1).

Il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Nel caso in cui però ci sia un passaggio tra 2 procedure a cavallo del 26.05.2021, quando è possibile emettere la nota di credito? Nella risposta all’interpello 3.11.2025, n. 276 si pone il caso di un cliente per cui era stato omologato nel 2016 un concordato preventivo ai sensi dell’art. 160 R.D. 16.03.1942 n. 167 con pagamento del 10% del credito chirografario. Nel 2024 il tribunale dichiara l’apertura della liquidazione giudiziale per scadenza del termine annuale fissato per l’ultimo adempimento previsto dal concordato (art. 186 R.D. 267/1942). La domanda di ammissione al passivo fatta per l’intero credito è stata accolta dal G.D. riducendo il credito secondo la percentuale stabilita dal precedente piano di concordato e dichiarandolo formalmente estinto per la parte coperta dalla falcidia concordataria (90% del credito).

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