Imposte dirette

03 Aprile 2025

Conferimenti a realizzo controllato: novità dopo la riforma fiscale

Il documento della Fondazione nazionale commercialisti analizza il nuovo art. 177 del Tuir (modificato dal D.Lgs. 192/2024), che ha semplificato i conferimenti congiunti, ma permane il limite della soglia di qualificazione per la neutralità fiscale.

Il documento della Fondazione nazionale commercialisti del 31.03.2025 ha analizzato in dettaglio il nuovo assetto normativo relativo al conferimento di partecipazioni a realizzo controllato (ex art. 177 del Tuir), così come ridefinito dal D.Lgs. 13.12.2024 n. 192.

In primis il documento ha evidenziato come il D.Lgs. 192/2024 ha operato un’importante razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni previste per i conferimenti di partecipazioni in neutralità fiscale; in particolare, a seguito delle modifiche introdotte, è stata eliminata la necessità (precedentemente prevista) di dover costituire 2 distinte holding unipersonali per il conferimento congiunto di partecipazioni detenute da 2 soggetti (ad esempio, coniugi o soci). Infatti, dal 31.12.2024, è possibile effettuare un unico conferimento congiunto in una holding comune, purché entrambi i conferenti detengano partecipazioni qualificate.

Nonostante queste modifiche, è stato evidenziato come ancora oggi permanga un limite strutturale: qualora i singoli conferenti detengano una partecipazione in misura inferiore alla soglia di qualificazione (ad esempio, il 12% ciascuno), il conferimento non può essere effettuato in neutralità fiscale. Questa restrizione risulta contraddittoria rispetto all’obiettivo di favorire il passaggio generazionale, poiché impone comunque un vincolo quantitativo alle quote trasferibili in neutralità.

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