Altre imposte indirette e altri tributi

13 Luglio 2021

Conferimento ditta individuale: è sempre neutrale?

La risposta è positiva ai fini delle imposte dirette qualora abbia optato per la determinazione del reddito secondo il principio di cassa con o senza ulteriore opzione per il regime di cassa con criterio delle registrazioni Iva.

Il conferimento di ditta individuale in società è di norma neutrale ai fini delle imposte dirette, ma qualche più che ragionevole dubbio sorge qualora la ditta individuale abbia optato per la determinazione del reddito di impresa in contabilità semplificata “per cassa – con criterio delle registrazioni Iva” (reddito determinato quindi in base a “ricavi-registrazioni iva operazioni attive datate anno x” da cui detrarre i costi “fatture di acquisto e documenti di spesa anno x” – art. 18, c. 5 D.P.R. 600/1973).

La neutralità sussiste qualora la conferitaria assuma gli stessi valori fiscalmente riconosciuti in capo alla ditta conferente: su questo aspetto non vi sono dubbi di sorta. Nel caso quindi che la ditta individuale conferente sia in regime di determinazione del reddito in contabilità ordinaria non si rilevano particolari problematiche: la società conferitaria assumerà gli stessi valori fiscali riconosciuti in capo alla ditta individuale conferente; in poche parole la ditta individuale rileverà, tra l’altro, il valore delle rimanenze di merci all’atto del conferimento quale componente positivo di reddito e la conferitaria includerà nei costi per la produzione tale valore, qualsiasi sia il regime contabile adottato dalla conferitaria.

Il discorso diventa più complesso qualora la ditta individuale (conferente) abbia adottato il regime di determinazione del reddito “per cassa” in quanto ha registrato e dedotto nei propri costi tutto ciò che attiene l’acquisto di merci incluse le rimanenze ante istituzione di detto regime; le rimanenze della ditta individuale all’atto del conferimento non rileverebbero ai fini fiscali per la conferitaria in quanto non è un valore “riconosciuto” (pur essendo un dato da indicare “per notizia” e per gli ISA in dichiarazione dei redditi). Se la società conferitaria (che adotterà il regime contabile che reputerà opportuno) imputasse a costo il valore delle rimanenze derivanti dall’atto del conferimento, la detrazione di tali poste di costo avverrebbe 2 volte: la prima in quanto detratta dalla ditta individuale conferente, la seconda in quanto detratte dalla conferitaria.

Ma che destino contabile ha allora il valore delle rimanenze in capo alla conferente all’atto del conferimento? Ho avuto modo di leggere alcune risposte di esperti che, come al solito, sono contrastanti:

  • il primo avvalora la tesi della neutralità fiscale a prescindere dal regime contabile adottato dalla conferente (non rilevano per la conferente e rilevano per la conferitaria);
  • il secondo propende invece per la tassazione in capo alla conferente del valore delle rimanenze finali quale “sopravvenienza attiva”.

La prima risposta dell’esperto non è assolutamente condivisibile poiché sarebbe replicato dalla conferitaria il costo già detratto dalla conferente. La seconda interpretazione sarebbe condivisibile, ma siamo in presenza di valori “non fiscalmente riconosciuti”; il valore fiscalmente riconosciuto delle rimanenze della ditta individuale corrisponde a zero (ad esempio nel passaggio dal regime “di cassa” al regime ordinario rilevano solo le rimanenze di merci il cui costo non è ancora stato sostenuto cioè pagato, o imputato in base alla data della fattura – Circolare Ag. Entrate 13.04.2017, n. 11/E).

Personalmente sono quindi propenso a non includere le rimanenze finali della conferente negli elementi positivi di reddito, di qualsiasi tipo (incluse le sopravvenienze) e per rispettare il principio di neutralità propendo per il non considerare fiscalmente il valore del costo delle rimanenze della conferente nella contabilità della conferitaria, indipendentemente dal regime contabile da questa adottato. Chiaramente ho sopra sottolineato “personalmente”.

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