Procedure concorsuali

03 Luglio 2025

Conferma delle misure protettive

Ai sensi dell’art. 19 del Codice della crisi il Tribunale deve confermare le misure protettive concesse contestualmente alla pubblicazione dell’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto nominato.

Il giudizio avente a oggetto la convalida delle misure protettive ex art. 19 del Codice della crisi deve essere promosso necessariamente nei confronti dei soli creditori che all’atto del deposito della relativa istanza e della successiva pubblicazione nel Registro delle Imprese abbiano già dato impulsi ad azioni esecutive EO cautelari che, passivamente, hanno ad oggetto beni che rientrano nel patrimonio del debitore, ovvero beni e diritti a mezzo dei quali è esercitata l’attività imprenditoriale, o ancora, siano quantomeno in possesso di titoli esecutivi da poter azionare nel breve termine da ritenersi, pertanto, litisconsorti necessari.

Al contrario, benché sia certamente opportuna la comunicazione a tutti i creditori della pendenza del procedimento, la giurisprudenza di merito non ritiene necessaria, ai fini dell’estensione erga omnes delle misure protettive richieste, la citazione in giudizio degli altri creditori risultanti dall’elenco allegato ricorso. A quest’ultimi, infatti, deve essere riconosciuta la qualifica processuale di litisconsorti facoltativi, in quanto la tutela di questi ultimi, oltre ad esplicarsi con l’eventuale gravame del provvedimento di conferma, ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c., richiamato dall’art. 19, c. 7 del Codice della crisi, ovvero con l’esercizio della facoltà di insistere per la sua revoca o la modifica ai sensi dell’art. 19, c. 6 del Codice medesimo, trova ulteriore momento espressivo con riferimento all’onere, previsto in capo al debitore istante, di chiedere entro 20 giorni dalla pubblicazione nel Registro delle Imprese del ricorso con il quale ha postulato l’applicazione di misure protettive, la pubblicazione anche del numero di ruolo generale del provvedimento di convalida.

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