Procedure concorsuali

04 Ottobre 2025

Conferma delle misure protettive del patrimonio

A seguito della pubblicazione nei Registro delle Imprese dell’istanza per l’applicazione delle misure protettive occorre adire il Tribunale per la loro conferma.

Ai sensi dell’art. 18 del Codice della crisi, l’imprenditore può chiedere, con l’istanza di nomina dell’esperto o con successiva istanza presentata con le modalità di cui all’art. 17, c. 1 del Codice della crisi, l’applicazione di misure protettive del patrimonio nei confronti di tutti i creditori oppure nei confronti di determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti, di determinati creditori o di determinate categorie di creditori.

L’istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel Registro delle Imprese unitamente all’accettazione dell’esperto e, dal giorno della pubblicazione dell’istanza medesima, i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.

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