IVA
06 Agosto 2025
L’Agenzia delle Dogane recepisce la sentenza della Corte Costituzionale n. 93/2025.
Con la circolare n. 18/2025, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prende atto degli effetti immediati della sentenza della Corte Costituzionale n. 93/2025, che ha inciso in profondità sulla disciplina della confisca in caso di evasione dell’Iva all’importazione. La Corte, accogliendo le censure delle Sezioni Unite civili della Cassazione, ha dichiarato parzialmente illegittimo il sistema sanzionatorio che prevede il cumulo automatico tra imposta evasa, sanzione pecuniaria e confisca obbligatoria delle merci, laddove risulti già integralmente soddisfatto il debito erariale. Al centro della questione vi è la diversa natura giuridica dell’Iva all’importazione rispetto ai dazi doganali: sebbene entrambi si collochino nell’ambito delle operazioni doganali, l’Iva è tributo armonizzato, strutturato su principi di neutralità, ed è funzionale all’imposizione indiretta sul consumo. In tale contesto, la Consulta ha evidenziato come l’automatismo della confisca, anche a fronte del pagamento integrale di imposta, interessi e sanzioni, si ponga in contrasto con il principio di proporzionalità di cui all’art. 3 Cost. e all’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE.
La circolare dell’ADM fornisce pertanto indicazioni operative uniformi agli Uffici territoriali: in caso di accertamento della sola Iva all’importazione, laddove il contribuente adempia integralmente al pagamento del tributo, degli accessori e della sanzione (anche in forma di ravvedimento operoso), la confisca non è più automatica. In particolare:
– se la merce è sotto vigilanza doganale, l’Ufficio non procederà al sequestro;