Società e contratti

11 Marzo 2025

Conflitto di interessi dell’amministratore di società di capitali

Tra società e amministratore si instaura un rapporto di immedesimazione organica che non consente la distinzione tra 2 distinti centri di imputazione di interessi contrapposti: l’opus di amministratore coincide con l’attività sociale.

Può capitare che, nell’ambito di un determinato giudizio, gli interessi della società possano risultare incompatibili o antitetici agli interessi personali dell’amministratore, cosicché la rappresentanza processuale dell’ente deve essere attribuita a un curatore speciale al fine di garantire il libero e pieno esercizio del diritto di difesa dell’ente medesimo.

L’art. 2476, c. 3, c.c. in materia di responsabilità degli organi societari prevede che l’azione di responsabilità contro gli amministratori possa essere promossa dal singolo socio, a prescindere dall’entità della sua quota di partecipazione al capitale sociale. Il socio viene così investito di una legittimazione straordinaria, in quanto titolare del diritto dedotto in giudizio resta la società. Questi, tuttavia, agisce non uti singulus, ma in qualità di sostituto processuale della società.

Ciò perché l’interesse protetto e perseguito mediante l’azione risarcitoria è quello sociale. Soltanto la società è soggetto creditore dell’obbligo inadempiuto e titolare del diritto al risarcimento dei danni (cui, peraltro, è riconosciuto il potere di rinunciare e transigere ex art. 2476, c. 5 c.c.). In favore di tale impostazione milita altresì il contenuto del successivo comma per cui la società, in caso di accoglimento della domanda, è tenuta ex lege a rimborsare le spese legali al socio che ha introdotto il giudizio.

La necessaria partecipazione della società discende, quindi, dal principio generale in forza del quale ogni volta che il giudizio sia promosso da un soggetto investito di legittimazione straordinaria, è considerato litisconsorte necessario anche il soggetto titolare del diritto dedotto in giudizio dal sostituto, per garantire il rispetto del diritto al contraddittorio e alla difesa in giudizio, considerato che la sentenza finale produrrà effetti anche nei suoi confronti.

Il curatore speciale va quindi necessariamente nominato nell’ambito delle azioni di responsabilità esercitate dal socio di S.r.l. ai sensi dell’art. 2476, c. 3, c.c.

Sussiste, per definizione, una situazione di incompatibilità fra l’interesse della società a vedere reintegrato il suo patrimonio, diminuito dagli atti inadempienti dell’amministratore, e l’interesse di questi a preservare il patrimonio personale da ogni pretesa (Cass. 20.09.2021, n. 25317).

Non si ritiene, invece, sussista un generico conflitto d’interessi nelle impugnazioni delle delibere assembleari. Ciò perché la legittimazione passiva in tali giudizi spetta esclusivamente alla società e non vi è motivo per ravvisare una conflittualità immanente tra la posizione dell’amministratore e quella della società che tale delibera ha adottato (ma per il tramite dell’organo assembleare).

Tale ragionamento vale anche nel caso in cui la delibera coinvolga in via indiretta l’operato dell’amministratore.

In tale prospettiva, si ritiene che non possa essere nominato un curatore speciale nell’impugnativa del bilancio d’esercizio (in cui l’assemblea approva il progetto di bilancio predisposto dall’amministratore). Diversamente si finirebbe con il privare la società della propria rappresentanza processuale in tutte o quasi tutte le cause di impugnazione delle deliberazioni assembleari delle deliberazioni consiliari (ex art. 2388 c.c.). Con l’ulteriore effetto distorsivo per cui il socio impugnante potrebbe del tutto pretermettere il contraddittorio con la società, mediante il surrettizio ricorso al procedimento di nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c..

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