Amministrazione e bilancio
27 Maggio 2025
Con la circolare 26.05.2025, n. 95 l’Inps fornisce le istruzioni operative per la fruizione del congedo parentale, secondo le modifiche intervenute con la legge di Bilancio 2025. Terzo mese all’80%, ma non per tutti.
Stando alle modifiche intervenute ai sensi dell’art. 1, c. 217 della legge di Bilancio 2025, il nuovo art. 34 del Testo Unico sulla maternità prevede, per ciascun genitore, un’indennità per i periodi di congedo parentale richiesti sino al compimento del 12° anno di vita del figlio, pari al 30% della retribuzione, elevata all’80% per i primi 3 mesi del periodo non trasferibile all’altro genitore, purché richiesti entro il 6° anno di vita del figlio.
Il successivo c. 218 ha previsto che le modifiche si applichino rispettivamente con riferimento ai lavoratori che hanno terminato o termineranno il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31.12.2023 e al 31.12.2024. Al riguardo l’Inps, su parere conforme del Ministero del Lavoro, ha specificato che le anzidette decorrenze non devono riferirsi alla condizione per l’elevazione dell’indennità di congedo parentale, bensì a un termine iniziale per la decorrenza delle nuove disposizioni.
Tale restrittiva interpretazione comporta che, per i periodi di congedo parentale fruiti dal 1.01.2025, i genitori che hanno terminato il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31.12.2023, hanno diritto all’indennità elevata all’80% della retribuzione per i soli 2 mesi (modifica già intervenuta con la legge di Bilancio 2024); al contrario, i genitori che hanno terminato o termineranno il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31.12.2024, potranno fruire dell’indennità maggiorata dal 30% all’80% della retribuzione anche per il 3° mese di congedo parentale. Conseguentemente, i genitori, che hanno terminato il congedo di maternità o di paternità obbligatorio:
– dal 1.01.2023, potranno accedere al congedo parentale indennizzato nella misura dell’80% della retribuzione per massimo 1 mese;
– dal 1.01.2024, potranno accedere al congedo parentale indennizzato nella misura dell’80% della retribuzione per massimo 2 mesi;
– dal 1.01.2025, potranno accedere al congedo parentale indennizzato nella misura dell’80% della retribuzione per massimo 3 mesi.
Alternativamente alle ipotesi di cui sopra, atteso che la misura si applica esclusivamente ai lavoratori dipendenti, se il minore è nato o è stato adottato, affidato/collocato:
– dal 1.01.2023, spetta un massimo di un mese indennizzato all’80% della retribuzione, a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità, purché sussista un rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione;
– dal 1.01.2024, spetta un massimo di 2 mesi indennizzati all’80% della retribuzione, a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità, purché sussista un rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione;
– dal 1.01.2025, spetta un massimo di 3 mesi indennizzati all’80% della retribuzione, a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità, purché sussista un rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione.
Per quanto concerne il flusso Uniemens, dal 1.01.2025, per esporre i periodi di congedo fruiti dovranno essere utilizzati i seguenti codici evento:
– PG4, per i periodi di congedo parentale fruiti in modalità oraria e indennizzati all’80% della retribuzione, nella misura massima di 3 mesi, richiedibili fino al 6° anno di vita del figlio;
– PG5, per i periodi di congedo parentale fruiti in modalità giornaliera e indennizzati all’80% della retribuzione, nella misura massima di 3 mesi, richiedibili fino al 6° anno di vita del figlio.
I predetti codici dovranno essere utilizzati anche in caso di fruizione, sempre dal 1.01.2025, per i periodi di congedo, anche residui, precedentemente riferibili ai codici evento PG0 o PG1 e PG2 o PG3, rispettivamente previsti per il primo e il secondo mese fruito in modalità oraria o giornaliera per il congedo parentale indennizzato all’80%, così come previsto dalle due precedenti leggi di Bilancio.
Un’infografica riassuntiva è presente al seguente link.