Diritto del lavoro e legislazione sociale
16 Settembre 2025
La Corte Costituzionale estende il congedo obbligatorio di paternità alla madre intenzionale nelle coppie omogenitoriali: una pronuncia che ridefinisce la genitorialità alla luce del diritto del minore e del principio di non discriminazione.
Con la sentenza n. 115/2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 27-bis D.Lgs. 151/2001 nella parte in cui escludeva la madre intenzionale, in una coppia omogenitoriale femminile legalmente riconosciuta, dal congedo obbligatorio di paternità. Un chiarimento fondamentale, che impone l’estensione del diritto anche al genitore non biologico, se legalmente riconosciuto.
Congedo obbligatorio di paternità: un diritto autonomo – Introdotto dal D.Lgs. 105/2022, il congedo di paternità obbligatorio prevede 10 giorni di astensione dal lavoro (20 in caso di parto plurimo), fruibili tra i 2 mesi precedenti e i 5 successivi alla nascita. Il trattamento economico è pari al 100% della retribuzione ed è a carico dell’Inps. Il congedo è autonomo rispetto a quello della madre e può essere fruito anche in caso di morte perinatale del figlio.
Questione sollevata: una discriminazione digitale e normativa – Il caso trae origine da una segnalazione davanti al Tribunale di Bergamo, dove una madre intenzionale lamentava l’impossibilità di richiedere il congedo parentale sul portale Inps, bloccato alla presenza di 2 codici fiscali femminili. L’Inps ha successivamente adeguato il sistema, ma il giudice ha comunque riconosciuto la discriminazione e la Corte d’Appello di Brescia ha rimesso la questione alla Corte Costituzionale, evidenziando l’assenza di tutela normativa per il secondo genitore nelle coppie dello stesso sesso.