Diritto del lavoro e legislazione sociale

31 Luglio 2025

Congedo di paternità obbligatorio a lavoratrice genitore intenzionale

La Consulta ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 27-bis D.Lgs. 26.03.2001, n. 151 limitatamente alla parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile.

Con la sentenza 21.07.2025, n.115 la Corte Costituzionale ha riconosciuto fondata la questione di illegittimità costituzionale sollevata dalla Corte di Appello di Brescia che aveva rilevato l’effetto discriminatorio della norma contestata stante che è indubbio che il genitore non biologico venga considerato nell’ordinamento interno come “secondo genitore equivalente” in quanto, in seguito all’iscrizione nei registri dello stato civile, risulta investito sul piano giuridico dei diritti e dei doveri di genitore senza, tuttavia, poter fruire del congedo obbligatorio di cui all’art. 27-bis censurato. Neppure sarebbe possibile, si osserva ancora nella ordinanza di rimessione, attraverso un’interpretazione dell’indicato art. 27-bis conforme al principio di non discriminazione fondato sull’art. 3 Cost. e alle norme UE che impongono il principio della parità di trattamento senza distinzioni in base all’orientamento sessuale nelle condizioni di impiego, la rimozione della condotta discriminatoria dell’Inps, e ciò avuto riguardo all’inequivoco tenore letterale della norma censurata che fa esclusivo rifermento al “padre”.

Secondo la Corte rimettente sarebbe violato il principio di eguaglianza ex art. 3 Cost., in quanto 2 situazioni equivalenti finirebbero per essere trattate in modo diverso: la condizione della donna che non ha partorito e che riveste il ruolo di “secondo genitore” in una coppia di 2 donne, genitori secondo i registri dello stato civile, sarebbe infatti equivalente a quella del “padre” in una coppia di genitori formata da persone di sesso diverso, tenuto conto della comune esigenza di cura del minore, che trova corrispondenza nei diritti dei minori tutelati dagli artt. 30 e 31 Cost.

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