Amministrazione e bilancio

18 Ottobre 2021

Congelamento perdite 2020, alcune considerazioni sostanziali

Le possibilità previste durante l'emergenza non potranno essere fruite senza necessarie valutazioni e osservando l'andamento dell'azienda.

L’art. 6, D.L. 23/2020, in un’ottica emergenziale e in piena pandemia da Covid-19 ha concesso alle società di rinviare al 2025 (5 esercizi) le decisioni in merito alle modalità di copertura della perdita 2020, sia nell’ipotesi che la perdita superasse il terzo del capitale sociale senza farlo scendere sotto il minimo legale, sia nell’ipotesi peggiore in cui invece il capitale sociale si riducesse al di sotto di tale limite minimo.

Su tale norma vanno fatte, tuttavia, alcune puntualizzazioni in quanto la dottrina ha offerto interpretazioni anche diametralmente opposte: Assonime, nella circolare n. 3/2021, ha paventato l’esistenza di una sorta di tunnel quinquiennale all’interno del quale tutte le perdite accumulate in tale periodo possano fruire dell’agevolazione, mentre il Notariato del Triveneto, nella sua massima TA.13, ha affermato che, ai fini del conteggio per stabilire dal 2021 l’obbligo di ricapitalizzazione, resta neutralizzata solo la perdita relativa al 2020.

Tutte le suddette considerazioni, però, devono tenere conto della mutata morfologia delle altre voci di stato patrimoniale per effetto dell’accumulo di perdite di esercizio, nonché della conclamata incapacità del risultato economico conseguito dalla gestione di coprire interamente tutti i costi.

Tali circostanze vanno sintonizzate con altre norme e principi: innanzitutto l’obbligo senza deroghe autorizzate, a decorrere dall’esercizio 2021, di accertare, con indicatori appositi (es. ISA Italia 570), la sussistenza o meno del requisito di continuità aziendale e in particolare della necessità, codificata nel principio contabile OIC 11, di adottare criteri di valutazione e principi “deformati”.

La persistenza di indicatori di perdita comporta anche un obbligo di accertamento mediante impairment test ai sensi dell’OIC 9, della possibilità di mantenimento dei valori storici delle immobilizzazioni aziendali ovvero dell’obbligo di loro svalutazione.

La combinazione di tali fattori potrebbe condurre in una situazione di perdita da rilevare nel 2021 che porti, da sola, il patrimonio netto in situazione di allarme o addirittura in territorio negativo.

L’altro aspetto fondamentale da considerare nel corso dell’esercizio 2021 è se l’azienda è ancora in grado di fare fronte ai propri impegni finanziari scaduti o a rientro pianificato; questo accertamento è obbligatorio in relazione a una serie di norme giuridiche imperative: in primis, l’art. 2086 C.C. (in tutte le sue successive declinazioni nelle disposizioni ordinamentali delle varie forme di società) che obbliga imprenditore ed amministratori di società ad adottare adeguati assetti amministrativi finalizzati alla precoce emersione della crisi di impresa. Questa norma è intimamente collegata e correlata anche all’art. 2 D.Lgs. 14/2019 che ha offerto la definizione interpretativa di crisi di impresa e che è stata totalmente ripresa dal D.L. 118/2021, in corso di conversione, per definire gli ambiti in cui un’azienda debba intraprendere la strada delle nuove procedure di superamento stragiudiziale e negoziale della crisi emergente.

Il D.M. 28.09.2021, di recepimento del D.L. 118/2021, ha inoltre evidenziato e confermato un test indice di squilibrio patrimoniale finanziario che è molto simile al DSCR già enunciato dal CNDCEC quale indicatore della crisi di impresa e che in funzione dei suoi risultati richiede un’immediata attivazione di diverse procedure, indagini ed accertamenti volti ad appurare la capacità dell’azienda di superare – in bonis o tramite procedure assistite – la crisi emergente.

In conclusione e in buona sostanza, non è possibile continuare serenamente l’attività imprenditoriale, fruendo semplicemente della disposizione derogatoria dei provvedimenti sulle perdite di esercizio, ma occorre correlare gli andamenti aziendali in corso (2021) con le altre norme in vigore e anche con la serena constatazione della reale situazione patrimoniale, finanziaria e degli andamenti economici della società.

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