IVA

27 Marzo 2024

La conservazione dell’integrazione nel reverse charge interno

L’integrazione delle fatture relative agli acquisti nazionali soggetti a reverse charge effettuata con l’invio di un Tipo documento TD16 permette la conservazione elettronica, se è stata data l’adesione al servizio.

Nelle operazioni di reverse charge interno (rottami, pallet usati, pulizia di edifici, manutenzione impianti, ecc.) la fattura è emessa dal cedente senza addebito dell’imposta con l’osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 21 e seguenti e con l’annotazione “inversione contabile” e l‘eventuale indicazione della norma di riferimento (esempio, art. 74, c. 7 D.P.R. 633/1972 per la cessione di pallet usati); deve essere integrata dal cessionario con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui all’art. 23 (registro Iva vendite) entro il mese di ricevimento o anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese. Lo stesso documento ai fini della detrazione è annotato anche nel registro di cui all’art. 25 (registro Iva acquisti).

All’omessa integrazione da parte del cessionario/committente, si applica la sanzione amministrativa compresa fra 500 e 20.000 euro ex art. 6, c. 9-bis, D.Lgs. 471/1997. Se l’operazione non risulta dalla contabilità, la sanzione amministrativa è elevata a una misura compresa tra il 5% e il 10% dell’imponibile, con un minimo di 1.000 euro.

Nell’ipotesi di reverse charge interno e comunque in tutte quelle in cui è presente una fattura elettronica veicolata tramite SdI (codici Natura da N6.1 a N6.9), a fronte dell’immodificabilità della fattura stessa, il cessionario/committente può inviare tale documento allo SdI senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente i dati necessari per l’integrazione e gli estremi della fattura stessa, così da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione (Circ. Ag. Entrate 17.06.2019, n. 14/E).

Questa modalità di integrazione era stata già evidenziata nella circolare dell’Agenzia delle Entrate 2.07.2018, n. 13/E e citata nella risoluzione 10.04.2017, n. 46/E con specifico riferimento all’art. 25, D.P.R. 633/1972, vista la natura del documento elettronico transitato tramite SdI, di per sé non modificabile e quindi non integrabile.

Nella guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro, l’Agenzia delle Entrate specifica che il cessionario/committente può effettuare l’integrazione delle fatture relative al reverse charge interno usando il TD16, che sarà recapitato solo a sé stesso. Non vi è alcun obbligo di invio del documento cosiddetto “autofattura” al cedente/prestatore. In alternativa alla trasmissione del TD16 via SdI, il cessionario/committente può integrare manualmente la fattura ricevuta, da conservare secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia nella circolare 13.07.2022, n. 26/E. Si ricorda che l’art. 39, c. 3, del decreto Iva, prevede i seguenti aspetti:

  • registri, bollettari, schedari e tabulati, nonché le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal D.P.R. 633/1972 devono essere conservati a norma dell’art. 22 D.P.R. 600/1973;
  • le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del D.M. 17.06.2014, adottato ai sensi dell’art. 21, c. 5 D.Lgs. 7.03.2005, n. 82;
  • le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente.

Qualora l’operatore fruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall’Agenzia delle Entrate, il Tipo documento TD16 verrà portato automaticamente in conservazione.

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