Accertamento, riscossione e contenzioso

24 Luglio 2025

Consultazione semplificata alla luce del correttivo al decreto fiscale

L’art. 10-nonies dello Statuto del contribuente rubricato “Consultazione semplificata” è stato oggetto di integrazione da parte del correttivo al decreto fiscale approvato dal Consiglio dei Ministri il 14.07.2025.

Il correttivo al decreto fiscale approvato il 14.07.2025 ha, tra le altre, modificato la disposizione riguardante la consultazione semplificata di cui all’art. 10-nonies L. 212/2000 (Statuto del contribuente).

È opportuno innanzitutto ripercorrere il dispositivo del citato art. 10-nonies introdotto dall’art. 1, c. 1, lett. m) D.Lgs. 30.12.2023, n. 219 rubricato “Consultazione semplificata”.

In particolare, il comma 1 prevede che le persone fisiche e i contribuenti di minori dimensioni, avvalendosi dei servizi telematici dell’Amministrazione Finanziaria, accedono gratuitamente, su richiesta relativa a casi concreti, anche per il tramite di intermediari specificamente delegati, a un’apposita banca dati che, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, contiene i documenti di cui all’art. 10-sexies dello Statuto del contribuente, ovvero le risposte a istanze di consulenza giuridica e interpello, le risoluzioni e ogni altro atto interpretativo. Si rammenta al riguardo che l’art. 10-sexies stabilisce che l’Amministrazione Finanziaria fornisca supporto ai contribuenti nell’interpretazione e nell’applicazione delle disposizioni tributarie mediante: circolari interpretative e applicative; consulenza giuridica; interpello; consultazione semplificata.

Il comma 2 prosegue estendendo l’accesso al servizio, oltre a tutte le persone fisiche (anche non residenti), alle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e alle società a esse equiparate, ai sensi dell’art. 5 del Tuir, che applicano il regime di contabilità semplificata. Di conseguenza, non possono, usufruire dell’utilizzo della suddetta banca dati le società di capitali e i summenzionati soggetti che applicano la contabilità ordinaria.

Inoltre, il comma 3 consente alla banca dati l’individuazione della soluzione al quesito interpretativo o applicativo esposto dal contribuente. Quando la risposta al quesito non è individuata univocamente, la banca dati informa il contribuente che può presentare istanza di interpello. La risposta, continua il comma 3, produce gli effetti di cui all’art. 10, c. 2, esclusivamente nei confronti del contribuente istante.

Infine, il comma 4 fa presente che l’utilizzazione del servizio è condizione di ammissibilità ai fini della presentazione dell’istanza di interpello.

È proprio quest’ultimo comma oggetto di integrazione. Infatti la disposizione di cui all’art. 10 “Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente”, al c. 1, lett. d), n. 1) aggiunge un nuovo periodo al citato art. 10-nonies, c. 4, in base al quale, nei casi di utilizzo del servizio di consultazione semplificata ivi previsto, l’istanza di interpello è inammissibile se la banca dati non informa il contribuente della possibilità di presentare l’interpello medesimo sempreché il contribuente non sia in grado di dimostrare che il documento di prassi richiamato nella risposta ricevuta non fornisce una soluzione univoca al quesito interpretativo. Inoltre, la relazione illustrativa dell’art. 10-nonies rinvia, per la disciplina di dettaglio dell’istituto e per le sue modalità di funzionamento, a futuri interventi normativi.

Poiché la norma primaria nulla ha previsto in tal senso, si rende necessaria la modifica normativa di cui al c. 1, lett. d), n. 2) al fine di prevedere l’emanazione di un decreto ministeriale mediante il quale adottare sostanzialmente le disposizioni applicative dell’art. 10-nonies. In particolare, con il decreto ministeriale saranno stabilite le regole concernenti i presupposti, le modalità di presentazione, la procedura e tutti gli aspetti concreti funzionali al corretto funzionamento del servizio di consultazione semplificata, anche ai fini del suo coordinamento con la disciplina dell’interpello di cui al successivo art. 11, mutuandone alcuni aspetti essenziali, quali, ad esempio, la preventività; la riferibilità della questione interpretativa a una fattispecie concreta e personale relativa al contribuente istante, la chiara individuazione del dubbio interpretativo che deve riguardare l’interpretazione di disposizioni tributarie, specificamente individuate, relative a tributi di competenza dell’Agenzia delle Entrate.

C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1

© 2025 Tutti i diritti riservati · Centro Studi Castelli Srl · Privacy · Cookie · Credits