Imposte dirette
05 Settembre 2025
L’Agenzia delle Entrate, con l’interpello n. 208/2025, ha chiarito che i non residenti possono mantenere il regime del risparmio amministrato senza passare al dichiarativo e senza tassazione delle plusvalenze latenti, imponibili solo al realizzo.
Il mantenimento del regime del risparmio amministrato non solo è possibile anche dopo il cambio di residenza, ma costituisce il regime “naturale” per i soggetti non residenti, in assenza di una specifica rinuncia. Inoltre, il semplice passaggio dal regime amministrato a quello dichiarativo non comporta l’emersione e la tassazione delle plusvalenze latenti, in quanto la tassazione è subordinata alla realizzazione effettiva delle plusvalenze. Lo ha riconosciuto l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello 14.08.2025, n. 208.
Nel caso oggetto dell’interpello un cittadino italiano ha trasferito la propria residenza fiscale in Thailandia nel gennaio 2025, iscrivendosi all’AIRE e ottenendo un visto di residenza decennale. Il contribuente era titolare di un deposito titoli presso un intermediario italiano, per il quale aveva già esercitato l’opzione per il regime del risparmio amministrato (ai sensi dell’art. 6 D.Lgs. 461/1997), e intendeva mantenere questo regime anche dopo il trasferimento all’estero. In questo contesto, in sede d’interpello è stato chiesto di chiarire l’impatto derivante dal cambio di status fiscale ovvero, in particolare, l’obbligatorietà del passaggio al regime dichiarativo (e, in caso affermativo, la necessità di assoggettare a tassazione le plusvalenze latenti maturate fino al momento del cambio di regime).