Associazioni sportive dilettantistiche e Sport
19 Luglio 2025
La sponsorizzazione è un contratto atipico, oneroso e a prestazioni corrispettive, si distingue dalla mera pubblicità e dalle spese di rappresentanza.
Un contratto di sponsorizzazione è un accordo atipico, non espressamente regolato dal Codice Civile, ma rientra nella categoria più ampia dei contratti di pubblicità. La differenza fondamentale rispetto a un contratto di pubblicità sta nell’oggetto: mentre la pubblicità mira alla “mera diffusione diretta di un messaggio finalizzato a promuovere le vendite di un determinato bene o servizio”, nella sponsorizzazione la società sportiva (o entità sponsorizzata) concede all’azienda sponsor il diritto di abbinare il proprio marchio o prodotto a un evento o impresa sportiva. L’obiettivo è sfruttare il richiamo e la notorietà dell’evento o della squadra per comunicare un’immagine forte e positiva del marchio dello sponsor, amplificandone indirettamente le vendite. In sostanza, la sponsorizzazione lega il marchio a un’immagine o evento specifico, mentre la pubblicità si concentra sulla diffusione diretta del messaggio del prodotto o servizio.
Requisiti essenziali – Il contratto di sponsorizzazione è innanzitutto un contratto a prestazioni corrispettive e a carattere oneroso. Questo significa che non può essere gratuito; lo sponsorizzato (ad esempio, la società sportiva) cede i diritti di abbinamento del proprio marchio solo in cambio di una somma di denaro o di un’utilità economica (anche sotto forma di beni o servizi). La caratteristica distintiva è la sinallagmaticità, ovvero la reciprocità delle prestazioni tra sponsor e sponsorizzato. È anche un contratto consensuale, il che significa che si perfeziona con la semplice manifestazione di volontà delle parti ed è pienamente vigente e operativo da quel momento.