Diritto del lavoro e legislazione sociale
29 Agosto 2025
Il Ministero del Lavoro chiarisce, con la circolare 27.08.2025, n. 15, che l’abrogazione del R.D. 2657/1923 non intacca la validità della tabella allegata al D.M. 23.10.2004 per il contratto intermittente. La norma resta vigente e applicabile, anche nel settore turistico.
Con una recente nota interpretativa, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto alle sollecitazioni provenienti da diversi settori, in particolare da quello turistico, in merito alla disciplina applicabile al contratto di lavoro intermittente a seguito dell’abrogazione del Regio Decreto n. 2657 del 1923, operata dalla Legge n. 56 del 2025.
L’attenzione si è concentrata sul destino della tabella allegata al Regio Decreto, la quale elenca le tipologie di attività per le quali è ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente. Tale tabella, infatti, è richiamata dal D.M. 23.10.2004, fonte regolamentare che continua a costituire riferimento operativo per l’individuazione dei casi in cui è legittimo ricorrere a questa forma contrattuale flessibile.