Paghe e contributi
01 Marzo 2025
Dopo un primo intervento, l’Inps torna sui propri passi, confermando che anche ai lavoratori stagionali, definiti tali per previsione contrattuale, non si applica il contributo addizionale.
Con la pubblicazione del messaggio 7.02.2025, n. 483 l’Inps ha chiarito che il contributo addizionale NASpI, e le sue maggiorazioni in caso di rinnovo dei contratti a termine, non è dovuto qualora il contratto sia stipulato per lo svolgimento delle attività stagionali; questa condizione, come specificato, non si applica soltanto alle attività previste dal D.P.R. 1525/1963, ma anche alle attività definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31.12.2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, così come stabilito dalla norma di interpretazione autentica introdotta dalla L. 203/2024 (Collegato Lavoro).
L’Inps chiarisce che l’esonero dal versamento del contributo addizionale NASpI (1,40%) e dall’incremento previsto in occasione di ciascun rinnovo (0,50%) trova applicazione con riferimento ai lavoratori assunti con contratti di lavoro a tempo determinato:
– per lo svolgimento delle attività stagionali previste nell’elenco allegato al D.P.R. 1525/1963;