Agricoltura ed economia verde

09 Luglio 2025

Contribuzione in agricoltura, nuovo regime sanzionatorio per omissioni

Via libera alle comunicazioni, nel Cassetto Previdenziale del contribuente, degli avvisi di tariffazione per i lavoratori autonomi agricoli con riferimento al 2025.

L’Inps, con il messaggio 30.06.2025, n. 2065, ha evidenziato che, tenuto conto della particolarità del calcolo e della riscossione dei contributi dovuti dai lavoratori autonomi agricoli e dei concedenti compartecipanti familiari e piccoli coloni, che avviene annualmente previa tariffazione da parte dell’Istituto, e della nuova disciplina normativa in materia di sanzioni, si è reso necessario procedere alla modifica dell’esposizione dei prospetti di calcolo anche per tali categorie di lavoratori, suddividendoli per anni di competenza.

Il pagamento del premio annuale relativo ai periodi considerati correnti è compreso in un unico prospetto di calcolo e rimane suddiviso in 4 rate con pagamento previsto alle consuete scadenze.

Nel caso di istanza di nuova iscrizione o di variazione oltre il previsto termine di 90 giorni e nel caso la detta presentazione sia avvenuta successivamente al limite temporale utile per procedere alla tariffazione annuale, la contribuzione dovuta deve essere considerata tardiva (o scaduta) perché relativa a un periodo di competenza la cui data di scadenza per il pagamento è spirata.

Detta contribuzione “scaduta” verrà esposta in separato prospetto che, oltre all’esposizione delle voci di calcolo relative alle varie aliquote contributive, presenta anche la voce “Sanzioni” che espone, qualora ne ricorrano i presupposti, un importo calcolato con il sistema sanzionatorio agevolato.

Il calcolo delle sanzioni è effettuato, ipotizzando che l’interessato effettui integralmente il pagamento della contribuzione dovuta alla scadenza del 16.07.2025; infatti, per poter usufruire dell’eventuale regime agevolato delle sanzioni, la contribuzione dovuta sulla base di denuncia presentata tardivamente, ma in modo spontaneo, entro 12 mesi dall’evento oppure per contribuzione proveniente da accertamento d’ufficio o verbale, dovrà essere versata in unica soluzione entro la scadenza fissata per il pagamento della prima rata della contribuzione corrente e, in tal caso, il calcolo sanzionatorio risulterà effettuato con il TUR maggiorato di 5,5 punti percentuali.

In calce alla lettera e ai prospetti di pagamento, sono presenti le indicazioni per procedere alla compilazione dei modelli F24. Nel caso di somme dovute per la contribuzione corrente, sono esposte le 4 rate con le relative codeline e l’indicazione delle scadenze di pagamento; la causale di pagamento da utilizzare è “LAA” per i lavoratori autonomi e per i Concedenti compartecipanti familiari e piccoli coloni.

Stante le novità introdotte sul regime sanzionatorio, al fine di consentire al contribuente di usufruire delle agevolazioni previste in caso di presenza di contribuzione scaduta, è possibile presentare istanza di rateazione non appena gli avvisi di tariffazione saranno disponibili nel Cassetto Previdenziale.

L’istanza di rateazione può essere presentata anche per la sola contribuzione scaduta, tenendo conto che resta fermo il requisito di conservazione della regolarità contributiva. Si ricorda che, il regime sanzionatorio da applicare è determinato dalla data di presentazione dell’istanza di rateazione e che è necessario che il pagamento mensile delle rate fissate dal piano di ammortamento sia regolarmente effettuato nei termini per non perdere il diritto ad usufruire delle sanzioni agevolate.

Nel caso in cui la rateazione riguardi anche la contribuzione corrente, su tali periodi non saranno applicate le agevolazioni previste dalle integrazioni al regime sanzionatorio.

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