Accertamento, riscossione e contenzioso
25 Settembre 2025
Durante l'ultimo Telefisco si sono affrontate le nuove norme che impongono ai verificatori di palesare fin da subito le ragioni di accesso ispettivo e la tutela riservata al contribuente in caso di omissione degli obblighi.
La riscrittura dell’art. 12 dello Statuto del Contribuente L. 212/2000, così come modificato dal D.Lgs. 219/2023, ha introdotto un principio fondamentale di trasparenza nei confronti del contribuente: i verificatori hanno l’obbligo esplicito di indicare nei verbali le ragioni specifiche che hanno giustificato l’accesso. Questo requisito è essenziale per diverse tipologie di accesso, includendo studi professionali, aziende e locali a uso promiscuo, dove le motivazioni devono confluire già nel primo verbale di accesso (art. 12, c. 2). Tuttavia, per quanto riguarda gli accessi domiciliari esclusivi dell’abitazione privata non è chiaro se l’obbligo di trasparenza implichi anche la rivelazione immediata dei gravi indizi che hanno spinto la Procura a dare l’autorizzazione.
Per gli accessi standard eseguiti presso l’impresa o lo studio professionale, la procedura richiede l’autorizzazione del capo ufficio senza prevedere particolari cambiamenti operativi rispetto al passato fatto salvo, ovviamente, che le motivazioni devono essere riportate nel primo verbale (il verbale di accesso), rendendole così note fin da subito al contribuente.
Analogamente, per i locali ad uso promiscuo, la situazione è simile, sebbene in questo caso sia necessaria anche l’autorizzazione della Procura. Tale autorizzazione è definibile “quasi cartolare”, in quanto non richiede la presentazione di elementi particolarmente complessi per la sua concessione. Si può affermare, quindi, che è un atto formale dovuto più che sostanziale. Una volta ottenuta l’autorizzazione della Procura e quella del capo ufficio, l’accesso è consentito.
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