Diritto del lavoro e legislazione sociale
04 Febbraio 2025
In tema di sistemi difensivi sono consentiti, anche dopo la modifica dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, i controlli anche tecnologici posti in essere dal datore di lavoro finalizzati a evitare comportamenti illeciti in presenza di un fondato sospetto.
L’art. 4 dello Statuto dei lavoratori ammette la possibilità di un controllo del dipendente da parte del datore di lavoro per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e tutela del patrimonio aziendale a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione circa le modalità d’uso degli strumenti e dell’effettuazione dei controlli, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196.
Il Garante per la privacy ha stabilito che grava sul datore di lavoro l’onere di indicare le modalità di utilizzo degli strumenti, nonché se e in che misura lo stesso si riservi di effettuare i controlli, anche saltuari e occasionali su detti strumenti e quali conseguenze anche disciplinari si riserva di trarre qualora constati che la posta elettronica o la rete internet siano stati utilizzati indebitamente.