Paghe e contributi
16 Maggio 2025
La Corte di Cassazione, con ordinanza 16.04.2025, n. 9952, ha confermato che il livello retributivo può essere derogato solo in melius dalla contrattazione di secondo livello e non può essere peggiorato.
In parziale riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Torino ha rigettato l’opposizione proposta da una cooperativa in liquidazione contro un verbale di accertamento redatto da Inps, Inail e Ispettorato Territoriale del Lavoro e contenente alcune pretese contributive, oltre alle relative sanzioni civili, dovute al mancato rispetto del minimale contributivo, sul presupposto che fosse stato applicato un Ccnl diverso da quello firmato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’ambito della categoria della distribuzione commerciale.
La Corte di Cassazione, coinvolta dalla cooperativa soccombente e nell’ordinanza n. 9952/2025, ha sancito che la sentenza d’appello ha fatto corretta applicazione del principio per cui la contrattazione aziendale non può mai derogare in peius il livello retributivo assunto dall’art. 1 L. 389/1989 (che ha convertito in legge il D.L. 338/1989, che conteneva disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, fiscalizzazione degli oneri sociali, sgravi contributivi nel Mezzogiorno e finanziamento dei patronati) al fine del calcolo del minimale contributivo, ovvero il livello retributivo previsto dalla contrattazione collettiva nazionale.