Diritto del lavoro e legislazione sociale
04 Agosto 2025
Il disegno di legge di conversione del Decreto Economia chiarisce che i coordinatori comunali del volontariato non sono equiparabili a datori di lavoro o dirigenti ai fini delle responsabilità ex art. 18 D.Lgs. 81/2008. Ecco le implicazioni operative.
Nel testo approvato al Senato del disegno di legge di conversione del Decreto Economia (D.L. 90/2025), attualmente all’esame della Camera, è stato inserito l’art. 6-quater, rubricato “Interpretazione autentica del c. 3-bis dell’art. 3 del D.Lgs. 81/2008”. Si tratta di un intervento normativo puntuale ma significativo, volto a chiarire definitivamente l’ambito soggettivo delle responsabilità in materia di salute e sicurezza per le attività di volontariato organizzato.
Il chiarimento normativo: coordinatori non equiparati al datore di lavoro – L’art. 6-quater afferma in modo esplicito che, ai fini dell’applicazione dell’art. 18 del D.Lgs. 81/2008, i coordinatori comunali delle attività di volontariato non possono essere assimilati né a datori di lavoro né a dirigenti. Tale precisazione si applica con riferimento alle cooperative sociali disciplinate dalla L. 381/1991, alle organizzazioni di volontariato della protezione civile e ai volontari della Croce Rossa Italiana. Il legislatore ha scelto la strada dell’interpretazione autentica del c. 3-bis dell’art. 3 del Testo Unico sulla sicurezza, rendendo chiaro che la funzione di coordinamento, svolta da soggetti nominati a livello locale per assicurare l’efficace attuazione delle attività volontarie, non comporta responsabilità dirette ex art. 18. Tale disposizione, si ricorda, elenca gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente in materia di sicurezza sul lavoro.