Procedure concorsuali
25 Marzo 2025
L’art. 4 del Codice della crisi stabilisce che tutti i soggetti interessati alla regolazione della crisi e dell’insolvenza, quindi anche i soci, devono collaborare lealmente con i creditori, il debitore e l’esperto nella composizione negoziata.
Gli artt. 18 e 19 del Codice della crisi individuano la possibilità per l’imprenditore che accede alla composizione negoziata di richiedere al Tribunale le misure protettive e cautelari funzionali agli scopi del percorso intrapreso, ma non consente ad altri soggetti, seppure interessati e coinvolti, di agire in proprio per richiedere, avvalendosi di questi precipui strumenti, la difesa e la conservazione del proprio patrimonio. Nulla osta a che gli stessi si avvalgano, a protezione in via d’urgenza dei propri diritti, della tutela cautelare ordinaria prevista dal codice di rito.
Del pari, d’altronde, l’art. 54, c. 1 del Codice della crisi richiede che, nel corso del procedimento unitario, l’istanza di misura cautelare provenga da una parte, da intendersi come il soggetto che abbia proposto un qualsiasi ricorso ex art. 40 del Codice della crisi per l’accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza.