Diritto del lavoro e legislazione sociale
03 Ottobre 2025
Con sentenza 11.09.2025, C-38/24 la Corte di Giustizia Europea ha affermato che il divieto di discriminazione sulla disabilità si estende anche a un lavoratore che la subisce a causa dell’assistenza a suo figlio disabile.
La Corte di Giustizia Europea si è pronunciata su una causa promossa da una lavoratrice italiana che aveva ripetutamente chiesto all’azienda di cui era dipendente di essere assegnata, in modo permanente, a un posto di lavoro a orario fisso, anche con una minore qualifica, che le consentisse di occuparsi del figlio minore, affetto da una grave disabilità e da un’invalidità totale, che deve seguire un programma di cure, con un orario fisso, il pomeriggio; l’azienda non ha dato seguito a tali richieste, ma ha concesso taluni adeguamenti delle condizioni di lavoro; la dipendente si è rivolta alla giustizia ordinaria lamentando un atteggiamento discriminatorio da parte datoriale e, dopo il ricorso in Cassazione, è stata licenziata.
Due le questioni poste all’attenzione della Corte Europea: il divieto di discriminazione indiretta fondata sulla disabilità può essere applicato a un lavoratore che non sia egli stesso disabile, ma che sia oggetto di una simile discriminazione a causa dell’assistenza che fornisce al figlio affetto da una disabilità, assistenza che consente a quest’ultimo di ricevere la parte essenziale delle cure che le sue condizioni richiedono? E in caso di risposta positiva, un datore di lavoro, per garantire il rispetto del principio di uguaglianza dei lavoratori e del divieto di discriminazione indiretta, è tenuto ad adottare soluzioni ragionevoli nei confronti di un lavoratore che, senza essere egli stesso disabile, fornisca al figlio affetto da una disabilità l’assistenza di cui sopra?
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