Imposte dirette

03 Giugno 2025

CPB 2024-2025 errata adesione si revoca con dichiarazione correttiva

L'orientamento dell'Agenzia delle Entrate conferma la praticabilità dello strumento correttivo ordinario anche per le scelte di carattere dispositivo.

La questione delle adesioni inavvertite al concordato preventivo biennale per il periodo 2024-2025 ha trovato una prima risposta chiarificatrice nell’interpello n. 908/62/2025 della Direzione Regionale del Friuli-Venezia Giulia.

Il caso sottoposto all’Amministrazione Finanziaria riguardava una società di capitali che, nella compilazione del modello Redditi SC 2024, aveva erroneamente selezionato la casella P10 del quadro P, manifestando così, contro la propria effettiva volontà, l’intenzione di aderire al regime concordatario. Il soggetto interessato aveva tempestivamente riconosciuto l’errore commesso e aveva provveduto, prima della scadenza del 31.10.2024, alla trasmissione di una dichiarazione correttiva nei termini, eliminando la spunta dalla casella P10 e ripristinando così la corrispondenza tra volontà effettiva e manifestazione dichiarativa.

L’intervento si fondava, dal punto di vista normativo, sia sulle istruzioni ministeriali al modello Redditi SC 2024, sia su quanto previsto dall’art. 2, c. 8 D.P.R. 322/1998, che consente l’integrazione delle dichiarazioni per la correzione di errori o omissioni, compresi quelli incidenti sull’imponibile. Dal punto di vista giurisprudenziale, la società aveva fatto riferimento al consolidato orientamento della Cassazione, come espresso nell’ordinanza 15.05.2024, n. 13408, che qualifica le dichiarazioni fiscali come “dichiarazioni di scienza” sempre emendabili quando l’errore comporti un aggravio tributario contrario al principio di capacità contributiva ex art. 53 Cost.

L’Agenzia delle Entrate, pur dichiarando inammissibile l’istanza per assenza delle condizioni oggettive di incertezza normativa richieste per l’interpello, ha comunque fornito utili chiarimenti sulla materia. L’Amministrazione ha richiamato la consolidata prassi secondo cui le istruzioni al modello prevedono espressamente la possibilità di rettificare o integrare una dichiarazione già presentata mediante la compilazione di una nuova dichiarazione completa, barrando la casella “Correttiva nei termini”.

Particolarmente significativo appare il richiamo alla risoluzione n. 325/E/2002, nella quale l’Agenzia aveva precisato che, per le scelte di natura dispositiva, la rettifica della dichiarazione a favore del contribuente risulta sempre legittima se operata prima della scadenza del termine di presentazione. Tale principio trova ulteriore conferma nella circolare n. 55/2001, che ha chiarito come la dichiarazione rettificativa presentata nei termini consenta al contribuente di esercitare tutte le facoltà dichiarative senza incorrere in sanzioni amministrative.

È interessante notare come la problematica affrontata nell’interpello rappresenti, in un certo senso, il caso speculare rispetto a quello già trattato nella circolare n. 18/E/2024 sul concordato preventivo. In quest’ultimo documento, infatti, l’Agenzia aveva preso in considerazione l’ipotesi del contribuente che, dopo aver inizialmente presentato la dichiarazione senza aderire al CPB, si ravvedesse entro i termini ordinari e provvedesse alla correzione mediante dichiarazione integrativa, questa volta barrando la casella di adesione.

La conferma della legittimità dell’approccio correttivo assume particolare rilevanza considerando i mesi di incertezza che molti professionisti e contribuenti hanno dovuto affrontare in assenza di chiarimenti ufficiali. L’orientamento ora espresso dalla Direzione Regionale del Friuli-Venezia Giulia fornisce rassicurazioni sulla correttezza della procedura seguita, eliminando i dubbi interpretativi che si erano generati nella prassi applicativa.

Tuttavia, è opportuno sottolineare come la questione non dovrebbe ripresentarsi con la medesima problematicità per il prossimo biennio 2025-2026. Le modifiche procedurali introdotte dal decreto correttivo prevedono infatti la possibilità di presentare l’adesione al concordato mediante un modello autonomo, distinto dalla dichiarazione dei redditi, entro il termine del 30.09.2025. Tale modalità operativa consente una maggiore flessibilità, includendo espressamente la possibilità di revoca dell’adesione entro il medesimo termine.

C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1

© 2025 Tutti i diritti riservati · Centro Studi Castelli Srl · Privacy · Cookie · Credits