Accertamento, riscossione e contenzioso

03 Ottobre 2025

CPB e codici Ateco: l'Agenzia delle Entrate rassicura i contribuenti

Con la risposta all’interpello 10.09.2025, n. 236 l’Agenzia delle Entrate ha offerto importanti chiarimenti in merito al concordato preventivo biennale (CPB), in un contesto di aggiornamento dei codici Ateco.

L’introduzione dei nuovi codici Ateco 2025 ha sollevato dubbi tra i contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale (CPB). La risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello n. 236/2025 chiarisce che la variazione del codice Ateco non causa, di per sé, la decadenza dal CPB, a patto che l’attività effettivamente svolta dall’impresa non cambi in modo sostanziale.

Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate riguarda la società Alfa S.r.l., un agente plurimandatario che si occupa di intermediazione nel noleggio di autoveicoli. Fino a oggi, la società ha utilizzato il codice Ateco 45.11.02, il più vicino alla sua attività, anche se non perfettamente corrispondente e non espressamente indicato nella Tabella di classificazione delle attività economiche Ateco sia del 2004 che del 2007.

Con l’entrata in vigore dei nuovi codici Ateco 2025, dal 1.01.2025, l’attività dell’azienda viene ora specificatamente identificata dal codice 77.51.00, che descrive Attività di servizi di intermediazione per il noleggio e il leasing operativo di automobili, autocaravan e rimorchi. A questo nuovo codice Ateco è associato un nuovo modello ISA EG61U.

La società, intenzionata a mantenere l’adesione al CPB per gli anni 2025 e 2026, si è chiesta se il cambio di codice Ateco, che comporta anche un passaggio a un diverso modello di indice sintetico di affidabilità fiscale (ISA) (da DM09U a EG61U), potesse far scattare la causa di cessazione prevista dall’art. 21 D.Lgs. 13/2024.

Il parere dell’Agenzia non prevede la decadenza dal CPB se l’attività resta la stessa. L’Agenzia delle Entrate ha accolto la soluzione proposta dal contribuente, confermando che la cessazione del CPB non si verifica se la nuova attività rientra nello stesso ISA. Inoltre, nel caso in cui il cambio di codice Ateco sia dovuto a un aggiornamento della classificazione Istat e non a una modifica sostanziale dell’attività svolta, la decadenza non si verifica anche se si passa a un ISA diverso. In sostanza, il nuovo codice 77.51.00 riflette con maggiore precisione l’attività di intermediazione che la società ha sempre svolto, senza che vi sia stata alcuna modifica sostanziale dell’attività stessa.

L’Agenzia fornisce le seguenti istruzioni operative su come i contribuenti devono comportarsi:

– Modello Redditi 2025 (anno d’imposta 2024). Nonostante il codice Ateco 2025 entri in vigore dal 1.01.2025, per le dichiarazioni presentate dopo il 1.04.2025, i contribuenti devono utilizzare il nuovo codice 77.51.00 e il relativo ISA EG61U, e non più il vecchio codice;

– Variazione dati. La semplice adozione del nuovo codice Ateco 2025 non comporta l’obbligo di presentare una dichiarazione di variazione dei dati ai sensi degli artt. 35 e 35-ter D.P.R. 633/1972.

“Tuttavia, il contribuente, in occasione della presentazione della prima dichiarazione di variazione dei dati effettuata ai sensi delle richiamate disposizioni generali, oppure se previsto da specifiche disposizioni normative o regolamentari, comunica i codici delle attività esercitate coerentemente con la nuova classificazione Ateco 2025”. “Per le dichiarazioni Iva 2025 presentate dal 1.04.2025, i contribuenti possono indicare i codici Ateco 2007 (aggiornamento 2022), oppure i “nuovi” codici Ateco 2025, avendo cura di riportare il codice 1 nella casella “Situazioni particolari” presente nel frontespizio del modello”.

In sintesi, la variazione del codice Ateco dovuta all’aggiornamento della classificazione non è causa di esclusione dal CPB, a patto che l’attività economica del contribuente rimanga inalterata.

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