Accertamento, riscossione e contenzioso
24 Luglio 2025
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, qualora si decadesse da un piano di rateizzazione di un debito tributario di importo superiore a 5.000 euro, verrebbe meno l’applicabilità del concordato preventivo biennale, a prescindere dalla possibilità di beneficiare di ulteriori rateazioni.
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello 7.07.2025, n. 176, ha delineato con precisione i riflessi che la decadenza da un piano di rateazione relativo a un debito tributario superiore a 5.000 euro ha rispetto alla validità del concordato preventivo biennale (CPB). Tale istituto è stato introdotto dal D.Lgs. 13/2024, al fine di incentivare l’adempimento spontaneo dei contribuenti di minori dimensioni.
La posizione debitoria del contribuente costituisce, di fatto, un presupposto rilevante per poter aderire al CPB. L’art. 10, c. 2 D.Lgs. 13/2024 preclude l’accesso al concordato qualora, con riferimento al periodo d’imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta, risultino debiti maturati in annualità precedenti, riferiti a tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate o a contributi definitivamente accertati mediante sentenza irrevocabile o tramite atti impositivi divenuti definitivi.
Con riferimento al CPB per il biennio 2025-2026, la disposizione va letta nel senso che assumono rilievo ostativo i debiti definitivamente accertati alla data del 31.12.2024. Tuttavia, l’adesione al concordato resta consentita qualora, entro il termine previsto per l’accettazione della proposta, il contribuente abbia provveduto a estinguere tali passività, a condizione che l’eventuale ammontare residuo, comprensivo di sanzioni e interessi, non superi la soglia complessiva di 5.000 euro.