Accertamento, riscossione e contenzioso
11 Giugno 2025
Il decreto correttivo-bis rivede la causa di decadenza se il contribuente aderente non ha adempiuto tempestivamente agli obblighi di versamento concordati ma regolarizza tramite il successivo avviso bonario.
L’approvazione del decreto legislativo correttivo-bisalla riforma fiscale ha introdotto importanti novità alla disciplina del concordato preventivo biennale (e non solo). Una delle principali novità riguarda l’eliminazione di una delle cause di decadenza più controverse: quella legata alla mancata corresponsione delle somme risultanti dagli avvisi bonari a seguito dell’omesso versamento delle imposte scaturite dall’accordo con il fisco.
Il nucleo centrale della riforma concerne la rivisitazione dell’art. 22, c. 1, lett. e) D.Lgs. 13/2024, disposizione che nella sua formulazione ante-riforma configurava una causa di decadenza dal concordato preventivo biennale caratterizzata da particolare rigidità applicativa. La norma originaria stabiliva infatti che l’efficacia dell’accordo venisse meno contestualmente alla notifica della comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis D.P.R. 600/1973, allorché il contribuente aderente non avesse adempiuto tempestivamente agli obblighi di versamento concordati.
Tale previsione aveva generato nella prassi applicativa criticità operative di notevole entità, particolarmente evidenti nelle configurazioni societarie di tipo personale, ove l’inadempimento di un singolo socio determinava la decadenza dell’intero accordo, con conseguenze sproporzionate rispetto alla violazione originaria.