Accertamento, riscossione e contenzioso
27 Giugno 2025
Con la circolare 24.06.2025, n. 9/E l'Agenzia delle Entrate fornisce le ultime precisazioni su termini e modalità di regolarizzazione dopo l'avviso bonario.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sulla disciplina del concordato preventivo biennale attraverso la circolare 24.06.2025, n. 9/E, concentrandosi in particolare sugli aspetti più delicati relativi alla possibile perdita dei benefici dell’istituto. La questione centrale riguarda il comportamento che il contribuente deve tenere una volta ricevuto l’avviso bonario per irregolarità nei versamenti, tema che aveva suscitato non poche perplessità nella prassi applicativa. L’ultima revisione significativa della disciplina del concordato preventivo biennale introdotto con il D.Lgs. 12.02.2024, n. 13, è stata apportata dal recente decreto correttivo (D.Lgs. 12.06.2025, n. 81) che ha cercato di mitigare alcuni aspetti particolarmente rigorosi della disciplina originaria.
Secondo la formulazione iniziale dell’art. 22, c. 1, lett. e) D.Lgs. 13/2024, il concordato cessava di produrre effetti per entrambi i periodi d’imposta qualora fosse omesso il versamento delle somme dovute a seguito delle attività di controllo automatizzato di cui all’art. 12, c. 2. La disciplina originaria prevedeva che le violazioni non rilevavano ai fini della decadenza solo nel caso in cui il contribuente avesse regolarizzato la propria posizione mediante ravvedimento ex art. 13 D.Lgs. 18.12.1997, n. 472, purché la violazione non fosse stata già constatata e non fossero iniziate attività amministrative di accertamento.